Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28032/2013 proposto da:

SISTEMA FAME S.r.l., piva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI

SIMONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA MAURO;

– ricorrente –

contro

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ISACCO NEWTON, 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BACCHELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o per

la manifesta infondatezza del ricorso (sentenza n. 12290/2011 e

21675/2013); per la condanna aggravata alle spese e statuizione sul

contributo unificato, per la manifesta infondatezza sulla questione

di legittimità costituzionale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 25 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Sistema Fame s.r.l. avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 18 maggio 2011 e nei confronti di C.P..

1.1. Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato estinto il procedimento avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’arch. C.P. per compensi professionali.

2. La Corte d’appello ha rilevato la tardività del gravame, che era stato proposto con ricorso anzichè con atto di citazione, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e fosse proseguito nelle forme del rito ordinario. L’atto di appello risultava notificato in data 19 luglio 2012, oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza di estinzione in data 18 maggio 2011.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sistema Fame s.r.l., sulla base di un motivo. Resiste con controricorso C.P.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e la ricorrente, in memoria, ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 325, 327 e 434 c.p.c., per contrasto con gli artt. 111 e 3 Cost..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato ed è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale formulata dalla ricorrente.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 342 c.p.c., art. 111 Cost., comma 2, nonchè vizio di motivazione, e si contesta la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto tardivo il gravame proposto avverso il provvedimento che aveva definito il giudizio di primo grado con ordinanza dichiarativa di estinzione.

2. La doglianza è infondata.

2.1. La Corte d’appello ha correttamente rilevato, conformandosi alla giurisprudenza consolidata di legittimità (ex plurimis, Cass. 03/07/2008, n. 18242), che quando il giudice istruttore opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello.

2.2. La Corte territoriale ha poi rilevato che, nel caso di specie, l’appello doveva essere introdotto nelle forme della citazione e non del ricorso, in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione ed era proseguito secondo il rito ordinario.

Anche questa affermazione è conforme al principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per cui, a tutela dell’affidamento delle parti, il giudizio prosegue nei gradi di impugnazione secondo il rito in concreto adottato dal giudice di primo grado, anche se non corretto (ex plurimis, Cass. 03/07/2014, n. 15272; Cass. 07/06/2011, n. 12290).

2.3. Ed infine, anche con riferimento al profilo decisivo della tempestività del gravame, la Corte d’appello si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti ex art. 156 c.p.c., ritiene l’appello ammissibile, pure se erroneamente proposto con ricorso in luogo della citazione, o al contrario con citazione anzichè con ricorso, purchè l’atto risulti nell’un caso notificato e nell’altro caso depositato in cancelleria entro il termine di impugnazione (ex plurimis, Cass. Sez. U. 08/10/2013, n. 22848; Cass. Sez. U. 23/09/2013, n. 21675).

3. A fronte della decisione, come si è detto, conforme ai principi consolidati, la ricorrente assume che la tardività dell’appello sarebbe nella specie imputabile al ritardo con il quale era stato emesso e poi comunicato il decreto di fissazione dell’udienza, evidenziando che il ricorso in appello era stato depositato molti mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione.

L’argomento è privo di significato. Se l’appello è stato erroneamente proposto con ricorso anzichè con atto di citazione, la tempestività del deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorrono alla potenziale sanatoria dell’errore nella scelta del rito, e se è vero che altri elementi non sono nella disponibilità della parte, è altresì vero che la parte non può pretendere che l’Ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire la sanatoria.

Non vi è appiglio normativo per rovesciare sull’Ufficio giudiziario la responsabilità della decadenza, nè è possibile configurare il diritto alla rimessione in termini, giacchè l’errore sulla scelta del rito e sulla forma dell’atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.

La decisione impugnata è dunque esente dai vizi denunciati.

4. Per le considerazioni che precedono, risulta altresì manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 325, 327 e 434 c.p.c., per violazione degli artt. 111 e 3 Cost..

La ricorrente assume il contrasto tra il diritto vivente espresso dal richiamato principio secondo cui, in caso di erronea proposizione dell’impugnazione con ricorso anzichè con atto di citazione, ai fini della decadenza dall’impugnazione occorre avere riguardo non solo al momento del deposito del ricorso ma anche a quello della notifica – e i parametri a tutela dell’uguaglianza e del diritto al giusto processo.

Il ragionamento della ricorrente, come già detto, è basato sull’erroneo presupposto che il deposito tempestivo del ricorso sia di per sè impeditivo della decadenza, il che è vero soltanto nell’ipotesi fisiologica in cui il rito processuale preveda l’utilizzo del ricorso. Quando invece, come nel caso in esame, il ricorso sia utilizzato in luogo dell’atto di citazione, il solo tempestivo deposito del ricorso non è sufficiente alla regolare instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio (in questo senso Corte costituzionale n. 152 del 2000, con riferimento specifico all’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazioni).

Il differente trattamento è coerente con la diversità delle situazioni processuali, e quindi risulta manifestamente infondato il dubbio di compatibilità con i principi di uguaglianza e del giusto processo.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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