Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24149/2014 proposto da:

SOGET GESTIONE ENTRATE TRIBUTI SPA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Dott.ssa D.L.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDI LEGALI RIUNITI CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo del

ricorso e rigetto del 1.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria, accogliendo le domande di G.M. nei confronti di SO.G.E.T. S.p.A. – Società Gestione Entrate e Tributi, dichiarava la nullità dell’iscrizione di fermo di autoveicolo effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (peraltro, già cancellata nelle more, in sede di autotutela) e condannava la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento della somma di Euro 3.950,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di 1.600,00 oltre accessori come per legge.

2.- Proposto appello da parte di SO.G.E.T. S.p.A., la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata in data 8 aprile 2014, ha rigettato il gravame, confermando, in particolare, la condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro 3.950,00, che ha reputato dovuta ai sensi dell’art. 96, c.p.c. comma 3. Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate nell’importo di Euro 930,00, oltre accessori come per legge.

3.- Contro la sentenza SO.G.E.T. S.p.A. – Società Gestione Entrate e Tributi propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

L’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 615 e 618 c.p.c., artt. 24 e 25 Cost., art. 186 bis disp. att. c.p.c., perchè il processo sarebbe stato introdotto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e quindi il primo giudice avrebbe dovuto decidere sul provvedimento di sospensione e poi fissare il termine per l’inizio del giudizio di merito, mentre ha trattenuto la causa e deciso con la sentenza appellata. La ricorrente assume che, dato ciò e denunciato col primo motivo di appello l’error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale per non avere provveduto secondo quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., la Corte d’Appello avrebbe errato perchè, pur riconoscendo l’errore del primo giudice, ha, a sua volta, trattenuto la causa, senza rimettere le parti davanti al Tribunale.

4.1.- Il motivo è infondato.

Risulta dagli atti che, per il credito relativo ad una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, l’Agente della riscossione del comune di Sava, dopo aver notificato una cartella esattoriale, eseguì l’iscrizione del fermo amministrativo su autoveicolo; che la G. notificò atto di citazione, lamentando l’illegittimità del fermo amministrativo, perchè frattanto la cartella esattoriale era stata annullata con sentenza del Giudice di Pace di Manduria n. 331/09 e perchè vi era sproporzione tra il valore della somma iscritta a ruolo ed il valore dell’autovettura (e chiedendo il risarcimento del danno); che SO.G.E.T. S.p.A., nel costituirsi in giudizio, dedusse che l’iscrizione del fermo era già stata autonomamente cancellata, a seguito dell’annullamento della cartella esattoriale, e chiese che perciò fosse dichiarata cessata la materia del contendere sulla richiesta di annullamento del fermo (e che fosse rigettata la domanda risarcitoria).

Fatto salvo quanto si dirà a proposito di quest’ultima domanda, non vi è dubbio che il Tribunale sia stato adito e si sia pronunciato in merito al provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo.

4.2.- Orbene, sulla natura del provvedimento disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, (cui d’ora in poi dovrà intendersi fatto ogni riferimento a proposito del “fermo”), le decisioni sia delle sezioni semplici che delle sezioni unite di questa Corte, nel corso del tempo, non sono state univoche.

Di recente, le sezioni unite si sono pronunciate in merito alla natura del fermo e, conseguentemente, in merito ai rimedi esperibili da parte del destinatario che intenda contestarne l’iscrizione, con riferimento al fermo iscritto per pretese creditorie diverse da quelle tributarie (essendo quelle tributarie riservate, cognizione delle Commissioni Tributarie), per le quali si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e segg..

Le sezioni unite, con l’ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, hanno affermato il principio di diritto che risulta dalla seguente massima ufficiale: “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”. La conclusione raggiunta dalle sezioni unite è quella per la quale il fermo è estraneo all’espropriazione forzata, in quanto atto di una procedura alternativa a quest’ultima, definito “misura puramente afflittiva”.

L’ordinanza n. 15354/2015 si occupa della questione consequenziale all’individuazione della natura del fermo amministrativo, riguardante il rimedio esperibile dal destinatario che intenda contestare la legittimità dell’iscrizione fatta ai suoi danni.

Si legge nella motivazione che il fermo di beni mobili registrati “deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo (…)”.

Va perciò escluso che sia qualificabile come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., commi 1 o 2, la contestazione che il debitore faccia del diritto dell’agente della riscossione di iscrivere il fermo per questioni attinenti al diritto di credito facente capo all’ente impositore; con la conseguenza che in tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell’iscrizione del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l’annullamento del provvedimento), l’iniziativa giudiziaria va qualificata come “azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo” (così anche Cass. n. 24234/15).

Dovendosi seguire il rito ordinario di cognizione anche quanto alle modalità introduttive della controversia, risulta inapplicabile il regime processuale dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 616 c.p.c., per giudizi di opposizione all’esecuzione, su cui è basato il primo motivo di ricorso.

Questo va perciò rigettato.

5.- Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo ed omesso esame di specifico motivo di appello, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2059 e 2043 c.c., e art. 96 c.p.c., in riferimento all'”illegittima condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte del preteso danneggiato”.

La ricorrente premette che il giudice d’appello ha confermato la condanna inflitta già dal primo giudice; che tuttavia la Corte ha affermato che il Tribunale avrebbe disposto la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, e che l’avrebbe “impropriamente definita come risarcimento del danno”. Lamenta che questa interpretazione è errata perchè il Tribunale aveva invece riconosciuto il risarcimento dei danni, liquidandoli in via equitativa, e che, dato ciò, ed essendo stato proposto il gravame da parte della SO.G.E.T., la Corte d’Appello non avrebbe potuto riqualificare la domanda dell’opponente, ma si sarebbe dovuta limitare a verificare se vi fossero o meno elementi per addivenire alla liquidazione equitativa dei danni (contestata dall’appellante).

5.1.- In effetti, la Corte d’Appello ha interpretato la sentenza di primo grado secondo quanto riportato in ricorso. Inoltre, ha esposto la propria interpretazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ritenendo che la condanna prevista da questa norma non sia “necessariamente correlata” ai presupposti dei primi due comma e sostenendone l’applicabilità nel caso di specie, in cui la soccombente avrebbe “agito con colpa”. L’azione dell’Agente della riscossione considerata dalla Corte sembra essere, per un verso, quella dell’iscrizione del fermo amministrativo – perchè, ai fini della quantificazione della somma oggetto di condanna, il giudice d’appello fa riferimento sia alla “qualità del responsabile” che alla “importanza della misura cautelare o esecutiva di cui si discute”; per altro verso, quella tenuta in sede processuale – perchè, sempre ai fini del quantum, fa riferimento “alla condotta processuale del soggetto responsabile, che nella specie ha, da una parte, provveduto a revocare il fermo, dall’altra ha proposto il presente appello avverso la condanna al pagamento accordata dal primo giudice che, considerati tutti gli aspetti della vicenda, appare ben liquidata”.

6.- La sentenza non è conforme a diritto e va cassata per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, è corretta la censura mossa dalla ricorrente circa la qualificazione della domanda risarcitoria così come è stata accolta dal Tribunale.

Si legge, infatti, nel ricorso che con l’atto introduttivo del giudizio era stata avanzata dalla G. la domanda volta ad ottenere “il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, ed art. 2043”, per l’esistenza di “di danni patrimoniali e non da lei patiti a causa dell’illecito, vessatorio e persecutorio comportamento del concessionario convenuto e della palese illegittimità del fermo amministrativo, ex art. 2043 c.c., stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto che ha originato alla questione de qua”.

Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di danni, risarcibili equitativamente, tanto è vero che, per quanto qui rileva, ha così disposto: “condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al risarcimento del danno patrimoniale e non liquidato in via equitativa nella misura di Euro 3.950,00.

Poichè nessun cenno è fatto all’art. 96 c.p.c., comma 3, e poichè il Tribunale ha ripetutamente affermato di voler liquidare equitativamente dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dalla parte attrice, la pronuncia di primo grado è evidentemente correlata alla domanda risarcitoria avanzata da quest’ultima, come sopra testualmente riportata. Questa era fondata sull’art. 96 c.p.c., comma 2, e/o sull’art. 2043 c.c..

6.1.- L’errore interpretativo del giudice d’appello, denunciato dalla ricorrente, si coglie, oltre che per quanto appena detto, anche in ragione delle seguenti considerazioni:

– l’art. 96 c.p.c., comma 3, prevede una sanzione processuale che prescinde del tutto dall’esistenza di danni risarcibili. Pertanto, quando il Tribunale ha affermato di voler liquidare danni patrimoniali e non patrimoniali, non ha basato la decisione su questa norma;

– l’art. 96 c.p.c., comma 3, prescinde dall’istanza di parte, consentendo la condanna d’ufficio. Il Tribunale non ha affatto affermato di voler esercitare il potere officioso riconosciutogli dalla norma, ma si è riferito, come detto, alla domanda della parte attrice.

6.2.- Ancora, il giudice d’appello ha sbagliato in diritto quando ha ritenuto che si possa prescindere dalla mala fede e dalla colpa grave e che l’art. 96 c.p.c., comma 3, possa trovare applicazione “in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole”, compresi i casi in cui “la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice… ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza”.

Così decidendo, il giudice ha disatteso l’orientamento di questa Corte espresso già con l’ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, secondo cui “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile”. La necessaria ricorrenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave è stata ritenuta altresì da Cass. S.U. n. 13899/13, nonchè da Cass. n. 3003/14, n. 27534/14 e, da ultimo, ord. n. 3376/16.

6.3.- Infine, la sentenza è errata laddove la Corte d’appello ha accomunato, con la motivazione sopra richiamata, sia la condotta di imposizione del fermo amministrativo sia la condotta processuale dell’Agente della riscossione.

L’errore di diritto consiste nella confusione dei presupposti e delle conseguenze applicative delle fattispecie disciplinate da ciascuno dei comma di cui è composto l’art. 96 c.p.c., che vanno invece tenute distinte.

E’ corretta la qualificazione del fermo amministrativo come misura cautelare, anche alla stregua della natura riconosciutagli dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15354/15 su richiamata. Ne consegue, che per il risarcimento dei danni provocati dalla sua imposizione, è presupposto indefettibile che venga riconosciuta “l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito” il fermo e che l’Agente della riscossione (concessionario dell’ente impositore, creditore procedente) abbia “agito senza la normale prudenza”. La norma applicabile è quindi l’art. 96 c.p.c., comma 2, che presuppone la domanda di parte. Il relativo risarcimento presuppone inoltre che il danneggiato dimostri l’esistenza di danni risarcibili, alla stregua dei principi generali della materia (ribaditi di recente proprio con riguardo all’illegittimo fermo amministrativo, da Cass. ord. n. 2370/14, richiamata dalla ricorrente, secondo cui “il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perchè bagatellari”).

6.4.- Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., è invece riferito alla condotta processuale della parte soccombente. La Corte d’appello ben avrebbe potuto d’ufficio sanzionare la parte ritenuta soccombente dinanzi a sè procedendo d’ufficio – ed autonomamente – alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare infatti che nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (così Cass. n. 24546/14, nonchè n. 1115/16).

Tuttavia, la pronuncia avrebbe dovuto essere giustificata appunto con riferimento alla condotta tenuta dalla SO.G.E.T. in grado d’appello, da valutarsi secondo i parametri della mala fede e della colpa grave, non certo secondo quello della mancanza della normale prudenza, riferibile alla distinta fattispecie del comma 2.

7.- In conclusione, va affermato che la domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l’illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, può essere avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, e presuppone perciò l’istanza di parte, nonchè l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all’Agente della riscossione. Non sono insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perchè bagatellari.

7.1.- Va inoltre ribadito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d’ufficio anche dal giudice d’appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

7.2.- Poichè la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto non si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo di ricorso è accolto e la sentenza è cassata sul punto.

Le parti vanno rimesse alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, perchè si pronunci sul motivo di gravame concernente la condanna della SO.G.E.T. S.p.A. al risarcimento dei danni, inflitta dal Tribunale.

Si rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigettato il primo, accoglie il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA