Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 11/05/2021), n.12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13145/2016 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocati RICCARDO GRIPPALDI;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PASSERINI,

PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/11/2015 R.G.N. 1131/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RICCARDO GRIPPALDI;

udito l’Avvocato ANDREA MUSTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 613/2015, pubblicata il 23 novembre 2015, la Corte di appello di Torino, accolto il gravame principale di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., ritenuto assorbito l’appello incidentale del lavoratore, ha respinto integralmente le domande, con le quali C.G. – premesso di avere prestato attività di programmatore ed analista informatico presso la sede RAI di (OMISSIS) alle formali dipendenze di varie società dall’1/1/1996 al 29/3/2013 – aveva chiesto che venisse accertata la sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera ai sensi della L. n. 1369 del 1960 e D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg., con inquadramento nel 3^ (o in subordine nel 4^) livello del contratto collettivo aziendale RAI e il pagamento delle relative differenze retributive.

2. La Corte ha essenzialmente osservato a sostegno della propria decisione: – che si trattava, nella specie, di un caso di appalto a terzi di un servizio estraneo al core business della società, richiedente un apporto di conoscenze specifiche e professionalità non presenti in azienda; – che il fatto che le prestazioni lavorative fossero rese all’interno dei locali della committente e in stretta relazione con i responsabili di essa per i vari settori era determinato dalla necessità di rapportare l’attività dell’appaltatore al sistema informatico della RAI e di corrispondere alle esigenze operative di volta in volta rappresentate; – che doveva ritenersi dimostrato che era l’appaltatore, e non la committente, a fornire le disposizioni di carattere organizzativo ai propri dipendenti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con due motivi, cui ha resistito la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per avere la sentenza escluso, in contrasto con le risultanze probatorie, che il ricorrente, nel corso dell’intero periodo dedotto in giudizio, fosse stato inserito nel contesto produttivo di RAI e che fosse stata la committente a organizzarne e dirigerne le prestazioni lavorative, senza la presenza di alcun referente per l’appaltatore.

2. Con il secondo viene dedotto il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso l’esame di una testimonianza sotto il profilo della sua contraddittorietà e per non avere dato ingresso ad altro teste.

3. Il primo motivo è inammissibile.

3.1. Con esso, infatti, pur deducendosi il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non è offerta indicazione specifica delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza, che risulterebbero in contrasto con la norma violata o falsamente applicata dal giudice di merito (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

3.1.1. In particolare, non risultano tali nè l’affermazione riportata a p. 9 del ricorso per cassazione, che rappresenta la conclusione (di merito) del processo ricostruttivo svolto dalla Corte di appello; nè le altre affermazioni riportate in sede di esposizione del motivo, in quanto momenti del discorso probatorio che ha condotto la Corte a ritenere presente, nella fattispecie concreta, un appalto genuino e lecito.

3.2. In realtà, dietro lo schermo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, il ricorrente richiede sostanzialmente una rilettura del materiale probatorio e un diverso apprezzamento di fatto non consentiti a questa Corte di legittimità, perchè come costantemente dalla stessa precisato e ribadito (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi) – spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e l’efficacia concludente delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.

3.3. Resta che la Corte di appello si è comunque attenuta, nel compimento della propria indagine, al consolidato principio, per il quale “In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto” (Cass. n. 9139/2018; conformi: Cass. n. 15615/2011; Cass. n. 12201/2011): potere direttivo che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative”, sia pure nella necessaria considerazione della specificità dell’incarico conferito e del modo della sua attuazione (Cass. n. 12348/2003, fra le molte conformi).

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, non conformandosi al modello del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

4.1. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (e con le numerose successive che ad esse si sono conformate) hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato nel 2012, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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