Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12413 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4660-2007 proposto da:

BAR DUOMO DI CRISCIONE M. & C. SAS in persona della

socia

accomandataria, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI

191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEONARDI RICCARDO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato

CAMPAGNOLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATICELLI

GIANNI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

DIRETTORE AREA FINANZA COMUNE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 22/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

è presente il PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La società Bar Duomo di Criscione M. e C. sas. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 57/9/06, depositata il 22 settembre 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente contro quella di primo grado, è stata riconosciuta la pretesa del Comune di Ancona al pagamento della maggiore imposta TOSAP per l’anno 2001. In particolare il giudice di appello ha affermato che legittimamente l’ente aveva operato col pretendere l’imposta per l’occupazione dell’area annessa al bar sito nel verde pubblico comunale, affidatole in concessione, applicandole pure la prevista sanzione. Il Comune resiste con controricorso.

La Corte.

Rilevato:

che il difensore del controricorrente, avvocato Gianni Fraticelli, ha prodotto atto di transazione tra la società contribuente e ‘ente impositore con cui la prima ha rinunciato all’atto di gravame fissato per l’adunanza odierna, e che il Comune ha aderito ad essa con Delib.

Giunta 17 luglio 2007, n. 390;

che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo.

Ritenuto:

che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;

che in ordine alle spese del giudizio, esse vanno compensate, giusta la pattuizione in tal senso tra le parti;

visto l’art. 390 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA