Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12412 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3121-2019 proposto da:

D.P.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO TECAME;

– ricorrente –

contro

C.S.I., P.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ATTIANESE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE

MASSIMILIANO CAPASSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2771/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata in data 8/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

D.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, nei confronti di P.R. e C.S.I. e avverso la sentenza n. 27712018 della Corte di appello di Napoli, pubblicata in data 8 giugno 2018, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal D.P. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9999/2017, del 9 ottobre 2017, con la quale il Giudice di primo grado, pronunciando sull’opposizione proposta dal P. e dalla C.S. avverso il d.i. n. 144/2013 per il pagamento, in favore del D.P., di Euro 86.0000,00, a titolo di corrispettivo della cessione delle quote della O.R. S.r.l., aveva rigettato l’eccezione di incompetenza per materia a favore di quella arbitrale e, aderendo all’orientamento secondo cui il rapporto tra la Sezione ordinaria del Tribunale e quella specializzata in materia di impresa è riconducibile alla nozione di competenza, aveva ritenuto la competenza della menzionata Sezione specializzata e declinato la propria, accogliendo l’opposizione e revocando il d.i. opposto;

hanno resistito P.R. e C.S.I. con controricorso illustrato da memoria;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso, notificato ad entrambe le controparti, dapprima, in data 3 gennaio 2019 a mezzo pec e, poi, a mezzo del servizio postale con raccomandate A.R. spedite in pari data e ricevute il 7 gennaio 2019, risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 30 gennaio 2019, oltre, quindi, il termine di cui all’art. 369 c.p.c., previsto a pena di improcedibilità;

questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass., ord., 26/10/2017, n. 25453; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., 26/01/2006, n. 1635);

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;

le spese debbano seguire la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo;

vada dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquida in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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