Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12412 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.S. e Z.D. residenti a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 10, in data 05/04/2006,

depositata il 15 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18917/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 49/10/06, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro, Sezione n. 10, il 05.04.2006 e DEPOSITATA il 15 maggio 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, opinando che la decisione di primo grado fosse da confermare in quanto valida e ben motivata.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 1992 e 1993, si articola in un unico motivo, con il quale, si deduce difetto assoluto di motivazione, non evincendosi il percorso logico giuridico seguito per giungere al rigetto dell’appello ed alla conferma della decisione di prime cure.

3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La precitata censura sembra fondata, in quanto le espressioni utilizzate dai Giudici di appello, sono assolutamente inadeguate a dare contezza del percorso decisionale seguito, risultando, solo, espressa una acritica condivisione dell’operato della Commissione di primo grado.

5 – La decisione impugnata, come sopra lapidariamente giustificata, sembra, dunque, avere fatto malgoverno sia del principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il Giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima – ancorchè sinteticamente – le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass. 17212/2006, n. 2196/2003), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e, in applicazione dei trascritti principi, l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, l’atto di integrazione del contraddittorio notificato il 13-18 marzo 2009, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Calabria, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA