Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12412 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M. C. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27621/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Centro s.p.a. con l’avv. Marcello Lastrucci, con domicilio

presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, in Roma, alla via

Celimontana n. 38;

– ricorrente –

contro

la sig.a G.P., con gli avvocati Alberto Cintolesi e Laura

Rosa, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma,

alla via F. Denza n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale per la

Toscana n. 698/30/14, pronunciata il 24 febbraio 2014 e depositata

il 31 marzo 2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

La contribuente reagiva all’intimazione notificatale il 12/12/12 per non aver pagato la cartella relativa al contributo SSN, contributo straordinario per l’Europa, Irpef, oltre ad interessi e sanzioni, il tutto per l’anno di imposta 2006. Affermava di non aver mai ricevuto la predetta cartella, nè il presupposto avviso di accertamento; più radicalmente denunciava l’intervenuta prescrizione decennale per trattarsi di avviso del 2001, relativo ad altro avviso per l’anno 1995, analogo a quello per l’anno 1996 definito con sentenza, il cui effetto riflesso invocava, trattandosi di presupposti analoghi. Resistevano tanto l’agente per la riscossione, quanto l’ente impositore, affermando la legittimità e tempestività della procedura svolta, nonchè la ritualità di ogni notifica.

La commissione di prossimità estrometteva dal giudizio l’ente impositore e respingeva il ricorso, ritenendo rituale la notifica con affissione all’albo comunale, trattandosi di persona che non aveva (più) domicilio e residenza nel comune, da dove era stata cancellata nel 1997.

Sull’appello della contribuente, la CTR confermava l’estromissione dell’Agenzia delle entrate e affermava non essersi perfezionata la notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, dovendosi procedere, nel caso di specie, alla procedura ex art. 140 c.p.c., trattandosi di persona relativamente irreperibile, per aver trasferito la sua residenza a (OMISSIS).

Avverso questa sentenza propone ricorso Equitalia Sud s.p.a., affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso G.P..

In prossimità dell’udienza, l’incaricato della riscossione ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1) Con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per errata individuazione della norma sulla notifica agli irreperibili e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 140 c.p.c., in luogo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e). Nella sostanza si afferma trattarsi di contribuente “assolutamente” irreperibile nell’ultimo domicilio, donde deve seguirsi la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, essendo sufficiente l’avviso presso l’albo comunale.

Il motivo è fondato.

Non è controverso in atti che la contribuente siasi trasferita all’esterno del Comune di (OMISSIS), quindi in territorio comunale diverso da quello ove risultava il suo domicilio fiscale negli anni di imposta (1996), per cui non è richiesto al messo notificatore espletare ricerche ulteriori. Più in particolare, risulta che la stessa iscrizione nel Comune di (OMISSIS) siasi perfezionata solo nel 2005, perchè in prima battuta non era riconosciuta l’autonomia del numero civico ove era richiesta la residenza.

Sul punto, questa Corte Suprema è intervenuta più volte, precisando che la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e) – il quale deroga, in materia, all’art. 140 c.p.c. -, è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l’ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, in quanto tale obbligo è configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso comune (cfr. Cass. V, n. 5902/2019; con indirizzo conforme a partire da Cass. V, n. 7120/2003).

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per mancato esame di elementi decisivi, quale sarebbe l’ultimo indirizzo di residenza conosciuto, cioè quello dichiarato nella dichiarazione dei redditi del 1996, posto che nel 1997 la contribuente ha cambiato residenza, trasferendosi in altro comune.

In disparte i profili di ammissibilità della censura formulata secondo il vecchio o nuovo testo della disposizione in esame, il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede.

3. Con il terzo motivo si censura la compensazione delle spese, seppur in caso di vittoria della contribuente e senza alcuna espressa motivazione, come richiesto secondo la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c.. In disparte la circostanza che non si rinviene l’interesse ad impugnare un capo di sentenza che non ha condannato la soccombente alla rifusione delle spese di lite, anche questo profilo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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