Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12411 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.L.R. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa,

giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti LO DUCA

Antonino e Stefano Peconi, domiciliata nello studio del secondo, in

Roma, Via Gregorio VII n. 474;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 05, in data 06/12/2006, depositata il

09 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure, per l’intimata contribuente, l’Avv. Stefano Peconi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. FUZIO Riccardo, che

non ha fatto osservazioni.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16069/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 418/05/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 05 il 06.12.2006 e DEPOSITATA il 09 marzo 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sul trattamento pensionistico integrativo erogato dal CONI per gli anni 1999, 2000 e 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 124 del 1993, art. 18, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (T.U.I.R.), art. 14 preleggi, art. 2697 cod. civ., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 e art. 276 c.p.c., e segg., nonchè per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo.

2 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

3 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata con il quarto mezzo, con cui si denuncia il difetto di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui “la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione” (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

3 bis – La sentenza, infatti, disattende tali consolidati principi, avendo giustificato il decisum con lapidarie, generiche ed inconferenti espressioni di condivisione per la decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, pur in presenza di specifica doglianza dell’Agenzia, che aveva prospettato l’insussistenza dei presupposti voluti dalla legge per acquisire il diritto al rimborso, non risultando la circostanza che il Fondo fosse adeguato a sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, e neppure il versamento dell’imposta.

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA