Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12411 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16554/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale Dott. D.G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SANT’EUSTACCHIO 3, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

DE BENEDETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

D’ORSO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.C., SOGET SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 561/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 10 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha pronunciato sull’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a., nei confronti di D.C., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Manduria del 20 giugno 2012.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dal D. avverso l’iscrizione ipotecaria e sette cartelle esattoriali, per l’importo complessivo di Euro 26.937,33, oltre accessori, ed aveva dichiarato l’inesistenza dei titoli esecutivi, con conseguente inefficacia degli atti successivi; aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e condannato l’Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.

2.- La Corte d’Appello, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante, ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che non vi fosse la prova della natura e dell’esistenza dei crediti azionati, non essendo stati prodotti i titoli esecutivi. Ha posto a carico dell’appellante le spese del grado.

3.- La sentenza è impugnata con quattro motivi di ricorso da Equitalia Sud s.p.a..

Gli intimati D. e SO.GE.T. – Società Gestione Entrate e Tributi spa non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendosi che gli estratti di ruolo versati in atti evidenziano la natura tributaria del carico portato da gran parte delle cartelle di pagamento opposte e che queste ultime, regolarmente notificate, recano l’indicazione della natura dei tributi richiesti (IRPEF, IRAP, IVA, tassa automobilistica, diritto annuale iscrizione albi e registri camerali). Pertanto, per queste cartelle di pagamento e per la connessa iscrizione ipotecaria, il giudice ordinario avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione, come affermato dalla Corte Suprema a Sezioni Unite, tra l’altro con le ordinanze del 15 maggio 2007 n. 11082 e del 5 giugno 2008 n. 14831, nonchè con la sentenza 8 febbraio 2008 n. 3001, richiamate in ricorso.

1.2.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., perchè l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento, dinanzi alla Commissione Tributaria di Taranto (per le cartelle relative a tributi) e dinanzi al Giudice di Pace di Manduria (per le cartelle relative a violazioni del codice della strada).

1.3.- Col terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 2.

La ricorrente denuncia quali vizi della sentenza:

– la mancata considerazione della valenza probatoria degli estratti di ruolo versati in atti dall’Agente della Riscossione, abilitato ad estrarre copia dei ruoli ai sensi dell’art. 2718 c.c. e ad attestarne la conformità all’originale, in quanto depositario dei ruoli esattoriali, che vengono trasmessi dall’ente impositore mediante flusso telematico (ai sensi del del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 e del D.M. n. 321 del 1999, art. 2), da cui va tratta la copia cartacea (ai sensi del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5);

– l’errata valutazione in merito alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto solo queste ultime devono essere notificate e, nel caso di specie, sono stati notificati regolarmente gli originali delle cartelle di pagamento, emesse in unico esemplare conforme al modello ministeriale, come dimostrato dalla produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento e dal raffronto tra gli avvisi e le risultanze degli estratti di ruolo.

1.4.- Col quarto motivo si ripropongono le medesime censure di cui al precedente mezzo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’Appello non ha esaminato la documentazione prodotta dall’appellante, in particolar modo gli estratti dei ruoli esecutivi asseverati come conformi a(gli originali de)i ruoli trasmessi dagli enti impositori.

2.- Le censure di cui al primo, al terzo ed al quarto motivo di ricorso sono fondate.

Preliminarmente va affrontata la questione della valenza probatoria degli estratti di ruolo, posta dal terzo e dal quarto motivo, in quanto condiziona la soluzione della questione se in ordine alla proposta opposizione sussistesse o meno la giurisdizione del giudice ordinario adito, posta dal primo motivo.

Alla Corte d’Appello era stata sottoposta la questione pregiudiziale di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia in materia di opposizione a cartella esattoriale appartenente alla giurisdizione del giudice tributario, qualora la cartella sia stata emessa in relazione ad una pretesa tributaria dell’amministrazione.

Il giudice di appello ha ristretto la motivazione della sentenza sul punto esclusivamente alla affermazione che nel caso di specie non vi sarebbe stata da parte del “creditore” (vale a dire, da parte dell’Agente della riscossione) l’esibizione dei titoli esecutivi, perchè non vi è stata la produzione in giudizio “degli elementi essenziali della cartella o delle cartelle di pagamento e della loro avvenuta notificazione”. Partendo da questo assunto, il giudice di appello si è limitato ad affermare che, non essendo stato provato che l’Agente per la riscossione agisse in relazione ad entrate tributarie, l’eccezione di difetto di giurisdizione era infondata, in quanto in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza non è conforme a diritto.

2.1.- La Corte d’Appello ha dichiarato di applicare il principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l’estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, nell’indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella.

Orbene, come affermato da questa Corte con riferimento ad altra sentenza della stessa Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, basata sullo stesso precedente n. 16929/12, “l’affermazione della sentenza di appello contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza citata non contiene l’enunciazione di un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perchè il ricorrente non avrebbe ben specificato nè indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella. Quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione” (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).

2.2.- Piuttosto, la decisione della Corte d’Appello è errata perchè non si è uniformata ai seguenti principi di diritto, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15, già citate). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit.);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15).

Pertanto, è errato in diritto, perchè in contrasto con i principi anzidetti, il presupposto su cui la Corte d’Appello ha basato la conferma dell’annullamento delle cartelle esattoriali e della conseguente iscrizione ipotecaria (mancanza di prova del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo).

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno perciò accolti.

2.3.- Passando all’esame del primo motivo, la ricorrente assume che dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro il D.. Ciò imponeva alla corte territoriale di verificare, una per una, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, per tutte invece genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell’impossibilità di verificare la natura del credito cui si riferiva ciascuna delle cartelle.

Quindi, nella misura in cui la giurisdizione fosse stata riconosciuta, avrebbe potuto e dovuto esaminare la fondatezza nel merito dei motivi di appello, in applicazione della nota consolidata giurisprudenza di questa Corte che fissa il discrimine esclusivamente nella natura del credito azionato.

Le Sezioni Unite hanno più volte affrontato e risolto la questione relativa al riparto di giurisdizione in materia di opposizione ad esecuzione esattoriale affermando che in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sè in relazione ai crediti non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo (da ultimo Cass. S.U. n. 15425 del 2014, in precedenza Cass. n. 14831 del 2008). Essendo la questione già stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, non si rende necessario investirle nuovamente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, u.p..

3.- Vanno perciò accolti i motivi primo, terzo e quarto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, affinchè, previo esame degli estratti di ruolo e degli altri documenti prodotti dall’Agente della riscossione, si pronunci sulla questione di giurisdizione ed, ove riconosca la natura non tributaria della pretesa, decida le questioni di merito del gravame ad essa proposto, applicando i principi di diritto sopra richiamati. Il giudice di rinvio provvederà, in considerazione dell’esito finale della lite, anche sulle spese di essa, comprese quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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