Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12411 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. un., 08/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo iscritto al NRG 19802/2010

proposto da:

Haus & Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen

Haus,

Wohnungs und Grundeigentumer e V., elettivamente domiciliata in Roma,

via parigi 11, presso lo studio dell’avv. Uva Saverio, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Haus & Grundeigentum & Consulting srl, Haus &

Grundeigentum Service

GmbH, Haus & Grundeigentum Hannover e V. e Haus &

Grundeigentum

Komfortleben GmbH;

– intimate –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/5/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Uva;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. PATRONE Ignazio il quale ha

concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del

giudice italiano.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che con ricorso per regolamento di giurisdizione, l’Associazione nazionale Haus & Grund Deutschland – Zen-tralverband der Deutschen Haus, Wohnungs und Grundei-gentumer e. V. ha riferito che lamentando l’illecito utilizzo del proprio marchio “Haus & Grund” da parte della sua ex associata Haus & Grundeigentum Hannover e. V. e delle altre società ad essa collegate Haus & Grundeigentum Service GmbH e Haus &

Grundeigentum Komfortleben GmbH, si era rivolta al Tribunale (Landesgericht) di Bochum, che aveva però rigettato le sue domande con sentenza poi confermata dalla Corte di appello (Oberlandesgericht) di Hamm;

che aveva fatto allora ricorso alla Corte di cassazione (Bundesgerichtshof), che aveva cassato la pronuncia impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello, che con sentenza in data 31/3/2009 aveva ordinato la cessazione dell’utilizzo del marchio, condannando le convenute al risarcimento di tutti i danni cagionati ed alla comunicazione dei dati necessari per la loro concreta quantificazione;

che sulla base di tale sentenza, aveva tentato di chiudere stragiudizialmente la vertenza, invitando le controparti a provvedere al pagamento di una somma calcolata secondo i fatturati da esse stesse prodotti;

che le società intimate non avevano, però, provveduto al pagamento ed anzi, come risultava dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa da uno dei loro legali rappresentanti, si erano ingegnate ad elaborare una strategia dilatoria consistita innanzitutto nel costituire a Messina, il 12/11/2009, una società fittizia denominata Haus &

Grundeigentum Marketing & Consulting;

che con atto di citazione notificato il successivo 23/11/2009, quest’ultima società, la Haus & Grundeigentum Hannover e. V., la Haus & Grundeigentum Service GmbH e la Haus & Grundeigentum Komfortleben GmbH l’avevano convenuta in giudizio davanti al Tribunale di Messina per sentir accertare che nel concreto non era, in realtà, derivato alcun danno dall’utilizzo del marchio “Haus &

Grund”;

che si trattava all’evidenza di un’azione pretestuosa, intentata al solo e dichiarato scopo di prevenire e bloccare il giudizio da lei successivamente proposto in Germania per la quantificazione del pregiudizio in concreto subito; che su tali presupposti, la Haus &

Grund Deutschland – Zen-tralverband der Deutschen Haus, Wohnungs und Grundei-gentumer e. V. ha chiesto alla Suprema Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla predetta controversia pendente davanti al Tribunale di Messina;

che le società intimate non hanno svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che i fatti narrati dalla ricorrente possono essere presi a base della decisione perchè supportati da copiosa documentazione, oltre che sostanzialmente avvalorati dal contenuto (assai generico) della citazione notificata dalle intimate, osserva innanzitutto il Collegio che sussiste identità di causa fra la controversia promossa per accertare la dannosità di un determinato comportamento del convenuto e la controversia da costui proposta per far accertare che da predetto comportamento non è invece derivato alcun pregiudizio all’attore (v. al riguardo C. cass. 2009/11532, che sulla scorta di quanto affermato da Corte di Giustizia CE con sentenza del 6/12/1994, resa in causa C-406/92, Tatry, ha ravvisato un rapporto di litispendenza fra la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità e la condanna del convenuto ai danni ed una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere l’accertamento negativo della propria responsabilità, nonchè C. cass. 2007/11185, che ha più in generale predicato la litispendenza per tutte le cause riguardanti il medesimo rapporto giuridico); che al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti, il Regolamento CE n. 44/2001 ha riprodotto quanto già previsto dalla Convenzione di Bruxelles, stabilendo con l’art. 27 che “qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende di ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo”;

che si delinea, dunque, un sistema in forza del quale è il giudice della causa proposta per prima che si deve interrogare sulla propria giurisdizione, in ordine alla cui sussistenza o meno anche le parti possono esercitare tutte le facoltà loro riconosciute dalla legge, ivi compresa quella di ottenere ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ. una pronuncia della Suprema Corte al riguardo (C. cass. 2002/14769);

che tanto precisato, occorre altresì premettere che essendo stata iniziata davanti al giudice italiano quando non era pendente alcun giudizio in Germania, essendosi definitivamente conclusa la precedente fase processuale promossa dalla Haus & Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus, Wohnungs und Grundeigentumer e. V. e non avendo quest’ultima ancora iniziato il successivo giudizio per la determinazione dei danni effettivamente patiti, la causa promossa davanti al Tribunale di Messina dalle Haus & Grundei-gentum Marketing & Consulting, Haus & Grundeigentum Hannover e. V., Haus &

Grundeigentum Service GmbH e Haus & Grundeigentum Komfortleben GmbH deve considerarsi quella preventivamente instaurata rispetto a quella sul quantum poi introdotta dalla convenuta in Germania; che rispetto ad essa può essere pertanto esaminata la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano, che va in concreto negata con riguardo alla ubicazione in (OMISSIS) della sede della convenuta, al carattere meramente strumentale della costituzione e partecipazione al giudizio della Haus & Grundeigentum Marketing &

Consulting ed all’oggetto della controversia, riguardante l’attività svolta dalle società (OMISSIS) e le conseguenze ivi prodottesi in capo alla titolare della denominazione in contestazione;

che le intimate vanno condannate al pagamento delle spese dei presente procedimento e di quello da esse temerariamente intrapreso davanti al Tribunale di Messina, liquidandosi le stesse in complessivi 5.700,00 Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per il presente giudizio ed in altri 9.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per quello davanti al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, condannando le società intimate al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello da esse intrapreso davanti al Tribunale di Messina, liquidandosi le stesse in complessivi 5.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per il presente giudizio ed in altri 9.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge, per quello davanti al Tribunale di Messina.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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