Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12410 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SAINT GOBAIN VETRI S.P.A., in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 42, presso lo
studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, rappresentata e difesa dall’avv.
MANGO Antonio;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, sez. 9^, n. 41, depositata il 21 ottobre 2000.
Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propone ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, deducendo omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi;
– che l’Agenzia resiste con controricorso; osservato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
che occorre, invero, rilevare che la sentenza impugnata si esaurisce, quanto a motivazione, nelle seguenti proposizioni: “…La Commissione tributaria regionale di Venezia, in merito al contenzioso, osserva come essa sia legittimata al giudizio perchè l’atto di appello riguarda una decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Rileva anche come la sentenza della Corte di Appello di Venezia non abbia rimesso in termini la Saint Gobain Vatri s.p.a., ma si sia limitata ad accertare solamente il difetto di legittimazione passiva. La sentenza impugnata, che si è espressa per il difetto di giurisdizione e, in ogni caso e in via assorbente, per la tardività del ricorso, merita, quindi, di essere confermata e le sue motivazioni condivise”;
– che, ciò posto, va considerato che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass, 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione sembra doversi ritenere dotata di motivazione solo apparente (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
– che pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
PQM
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010