Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12410 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12265-2016 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.P.P., G.F.M.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. CARONCINI 58, presso lo studio
dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentati e difesi dall’avvocato
FRANCESCO PIRARI;
– controricorrenti –
contro
G.R., C.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1/2014 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il
07/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO
che:
– G.S. – a seguito dell’ordinanza della Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Nuoro) che ha dichiarato l’inammissibilità ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Nuoro – ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione di tale sentenza che, accogliendo la domanda proposta da G.F., G.R. e G.P.P., dichiarò che l’immobile denominato “(OMISSIS)” sito in (OMISSIS) è di proprietà dei detti attori e del convenuto fratello G.S. per una quota pro indiviso pari ad 1/4 per ciascuno;
– G.F. e G.P.P. hanno resistito con controricorso;
– l’altro intimato non ha svolto attività difensiva;
– il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il ricorso è stato proposto tardivamente, oltre il termine di giorni sessanta prescritto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, n. 15235 del 21/07/2015), essendo stata l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello comunicata al procuratore del ricorrente il 28/01/2016 ed essendo stato proposto il ricorso a mezzo di raccomandate spedite il 6/5/2016, quando il termine per impugnare era ormai perento;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017