Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12410 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20712-2014 proposto da:

CONAD ADRIATICO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del presidente del

consiglio di amministrazione P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato

MARCO BARBERA, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO MAROZZI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE GMG SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante pro tempore Sig. R.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso lo studio

dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ETTORE PREZIUSO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato SILVIO MAROZZI;

udito l’Avvocato FERRUCCIO ZANNINI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

La G.M.G. s.r.l. proponeva opposizione a un precetto notificatole dalla Conad Adriatico soc. coop. a r.l., lamentando che in esso sarebbero state inserite alcune voci non dovute, tra le quali quella relativa alle spese di iscrizione della ipoteca giudiziale.

Il tribunale accoglieva l’opposizione affermando che le spese di iscrizione ipotecaria non avessero carattere di accessorietà legale e diretta rispetto alla sentenza di condanna, a differenza delle spese di registrazione della sentenza.

Conad Adriatico soc. coop. propone due motivi di ricorso illustrato da memoria nei confronti di Immobiliare G.M.G. s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 484 / 2013, depositata dal Tribunale di Pescara il 4.4.2013, avendo la Corte d’Appello di Pescara, con ordinanza resa ex art. 348 bis e ter c.p.c. depositata e notificata il 23.6.2014, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa ricorrente.

Resiste con controricorso la Conad.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione sottoposta all’attenzione della Corte è se il creditore che abbia provveduto immediatamente ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di una sentenza di condanna possa ripetere dal debitore all’interno dell’atto di precetto e a mezzo di questo le spese sostenute per l’iscrizione ipotecaria, o se sia necessario un accertamento giudiziale del suo credito relativo alle spese di ipoteca ovvero se il credito sia ripetibile solo in sede di liquidazione delle spese della successiva esecuzione forzata.

La Conad, odierna ricorrente, ripropone in questa sede con il primo motivo di ricorso la già dedotta violazione degli artt. 2846 e 2855 c.c. e con il secondo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. richiamando le argomentazioni già svolte nell’atto di appello:

assume che gli artt. 2846 e 2855 c.c. riconoscono al creditore ipotecario il diritto di rimborso delle spese di iscrizione di ipoteca senza subordinare tale recupero al previo accertamento giudiziale del loro ammontare.

Denuncia anche la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sostenendo che, diversamente opinando, si verrebbe ingiustamente a gravare il debitore anche delle spese di accertamento giudiziale di tale credito ovvero, altrettanto ingiustamente, si precluderebbe al creditore di recuperarle ove fossero ritenute superflue. Richiama la pronuncia di questa Corte, n. 23726 del 2007, sulla infrazionalità dei crediti originariamente unitari.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.

Il Tribunale di Pescara ha accolto l’opposizione a precetto della debitrice intimata affermando che le spese di iscrizione ipotecaria non avessero carattere di accessorietà legale e diretta rispetto alla sentenza di condanna, a differenza delle spese di registrazione della sentenza e che quindi, pur avendo il creditore diritto alla ripetizione di esse come previsto dalla legge (e in rango ipotecario), esse non potessero essere autoliquidate in precetto, ma che il loro riconoscimento dovesse necessariamente passare attraverso il vaglio del giudice, e che quindi fosse necessario a questo scopo ottenere un titolo (in sede monitoria o ordinaria), oppure farsele liquidare in sede esecutiva con provvedimento del g.e. ex art. 95 c.p.c. opponibile secondo i meccanismi degli artt. 512 e 617 c.p.c..

Il dato normativo di base è costituito dall’art. 2846 c.c., il quale prevede chiaramente che le spese dell’iscrizione ipotecaria sono a carico del debitore (salvo patto contrario, ipotesi necessariamente diversa da quella in esame, che concerne una ipoteca giudiziale) ma prevede al contempo che esse sono anticipate dal creditore.

Si tratta allora di individuare quando e con quali modalità potranno essere recuperate dal creditore stesso, e se in particolare il creditore abbia la facoltà di autoliquidarle inserendole direttamente nell’atto di precetto.

Non si ritiene di dar seguito all’ormai remoto precedente riportato dal ricorrente (Cass. 20 giugno 1959, n. 1948), secondo il quale “l’obbligo, quindi, di rivalere le spese sostenute dal creditore per l’iscrizione e per le necessarie ispezioni catastali (facilmente documentabili attraverso le note rilasciate dal competente ufficio), derivando direttamente dalla legge e dalla sentenza di condanna che è titolo per l’iscrizione non ha bisogno, per essere accertato, di ulteriore pronuncia giudiziale”.

Si ritiene infatti che sia preferibile una diversa interpretazione dell’art. 2846 c.c. che evidenzi l’autonomia della iscrizione ipotecaria rispetto al credito la cui recuperabilità essa è finalizzata a facilitare.

Si ritiene infatti che le spese di iscrizione ipotecaria non siano immediatamente richiedibili con il precetto, sulla base della autoliquidazione eseguita dal creditore, non tanto e non soltanto perchè esse richiedono il preventivo riscontro del giudice, quanto perchè esse possono essere poste a carico del debitore non indiscriminatamente e preventivamente, al momento della notifica del precetto, ma soltanto se, in sede esecutiva, si ritenga di aggredire il bene ipotecato: in quel caso le spese per l’iscrizione ipotecaria gli saranno riconosciute come spese di esecuzione in sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell’esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2855 c.c..

Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

– le spese per iscrivere ipoteca non sono, in effetti, spese che il creditore deve necessariamente sostenere non appena ottiene la sentenza di condanna, per poter utilizzare la sentenza come titolo esecutivo e per intimarne il pagamento al debitore (non sono cioè in alcun modo assimilabili all’imposta di registro);

– non sussiste infatti un obbligo per il creditore di iscrivere immediatamente l’ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto;

– esse sono spese strumentali a favorire il recupero coattivo del credito da parte del creditore sul singolo bene ipotecato e a dotarlo del privilegio ipotecario;

– con il precetto può essere legittimamente intimato il pagamento dell’importo portato dal titolo di condanna, le spese accessorie e necessarie al titolo quali le spese di registrazione e le spese legali del precetto: dopo la notifica della intimazione di pagamento, è ben possibile che il debitore paghi spontaneamente;

– se invece il debitore, pur a fronte della notifica del precetto, rifiuti il pagamento o comunque non provveda al pagamento del debito principale e degli accessori di esso, il creditore potrà attivare la procedura di recupero coattivo del credito ed ha facoltà di scegliere liberamente i beni sui quali tentare di soddisfarsi: se per farlo procederà sul bene assistito da privilegio ipotecario, ricadranno sul debitore esecutato anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per poter fruire del privilegio, e nello stesso rango. E’ ben possibile, peraltro, che il creditore, pur avendo proceduto ad iscrivere ipoteca su alcuni beni del debitore, promuova l’espropriazione su altri beni (ricorrendo, ad esempio, al più veloce e meno oneroso strumento del pignoramento presso terzi): in questo caso le spese sostenute per l’iscrizione ipotecaria relative a beni rimasti del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute neppure quali spese di esecuzione.

Deve concludersi quindi nel senso che le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non costituiscono un credito accessorio al credito principale nè un accessorio di legge alle spese processuali (come le spese relative agli atti successivi e conseguenti alla sentenza, quali notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza) che sia comunque a carico del debitore e non possono pertanto essere legittimamente autoliquidate nel precetto; esse ricadranno a carico del debitore, all’esito dell’esecuzione, se questa sia stata utilmente promossa sui beni ipotecati, e in questo caso fruiranno del beneficio ipotecario di cui all’art. 2855 c.c..

Il ricorso va pertanto rigettato.

In ragione della relativa novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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