Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1241 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1241 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 13705-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2768

contro

FULDA SPA in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE CARSO 34, presso lo studio
dell’avvocato BARTOLI SALVATORE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BRASCA ANGELO giusta

Data pubblicazione: 22/01/2014

delega a margine;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 112/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BRASCA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

La società FULDA spa in data 4 marzo 1988,

dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 1987
chiedendo il rimborso della somma di lire
30.000.000 circa e solo in data 8/9/1999, dopo sei
anni dalla richiesta dell’Ufficio, presentava
l’apposita garanzia fideiussoria.
Con provvedimento in data 25 settembre 1999
l’Ufficio IVA di Milano negava il rimborso per
intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 cc.
In data 16 ottobre 2003, a distanza di quattro anni
dal diniego di rimborso, la Fulda spa presentava
all’Agenzia delle Entrate nuova istanza di
sollecito alla quale non riceveva risposta e
successivamente impugnava il rifiuto tacito di

presentava all’Ufficio IVA di Milano la

rimborso davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale

di

la

Milano

quale

accoglieva

l’impugnazione con sentenza successivamente
appellata dall’Ufficio IVA e confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
con sentenza nr.112/44/06.

1

o4

Avverso

la

sentenza

della Commissione

Tributaria regionale della Lombardia ha proposto
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con
quattro motivi.
La

società

contribuente

ha

resistito

con

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 21 DLgs 546/1992 con
riferimento all’art. 19 comma l lett. g) D.Lgs
546/1992 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3
cpc, perché i giudici di appello avrebbero dovuto
dichiarare inammissibile e manifestamente tardivo
il ricorso introduttivo notificato in data 11
giugno 2004 avverso l’istanza di sollecito in data
16 ottobre 2003 e ciò in quanto l’ufficio aveva già
negato il rimborso, con provvedimento esplicito in
data 25 settembre 1999 notificato in data
8/10/1999.
Con il secondo

motivo

di ricorso, la ricorrente

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt.2943,

relazione all’art.

1219 e 2697 cc in

360 comma l nr.3 cpc in quanto

il diritto al rimborso dell’IVA a credito da parte
2

controricorso.

4

n

I

di Fulda spa era in

ogni

caso

già

prescritto ex art. 2946 cc. Infatti la società non
aveva interrotto la prescrizione decennale iniziata
a decorrere il 2 giugno 1988, novantesimo giorno
successivo a quello di presentazione della

la presunta lettera predisposta il 22/9/2004 (in
realtà una dichiarazione iva non bollata, priva di
firma e di timbro della società) cui fa riferimento
la CTR non era idonea ad interrompere la
prescrizione ex art. 2943 cc in quanto non
risultava

prodotta

la

prova

dell’avviso

di

ricevimento.
Con il terzo motivo di ricorso la Agenzia lamenta
omessa o insufficiente e contraddittoria
motivazione su fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art. 360 comma l nr.5
cpc perché i giudici di appello hanno ritenuto
idonea ad interrompere la prescrizione la

dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 1987, mentre

dichiarazione IVA in data 22/9/2004 inidonea ed
inefficace in quanto non bollata e priva di firma.
Con il quarto motivo di ricorso la Agenzia lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc
in relazione all’art. 360 comma l nr.4 cpc perché
giudici

di

appello,

dopo

aver disatteso

l’eccezione di prescrizione, hanno accolto la

9/\

domanda di rimborso

proposta

dal

contribuente senza giudicare su tutte le altre
eccezioni proposte dall’Ufficio che sono state
ritenute assorbite in violazione all’art. 112 cpc.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in

congiuntamente in quanto inerenti, sotto diversi
profili, alla prescrizione del diritto al rimborso
vantato dalla contribuente.
Occorre premettere che come già statuito da questa
Corte, (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012
(Rv. 623772)Presidente: Merone A. Estensore:
Cirillo E. Relatore: Cirillo E. P.M. Sorrentino):
“La domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione
del credito d’imposta maturato dal contribuente
deve ritenersi già presentata con la compilazione,
nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al
credito, analogamente a quanto avviene in materia
di imposte dirette, ed in linea con la Sesta

ordine ai primi due motivi, da trattarsi

Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del
sistema comunitario, per effetto del principio di
neutralità, mentre la presentazione del modello di
rimborso costituisce esclusivamente presupposto per

4

o’-

l’esigibilità

del

adempimento necessario

credito e, quindi,
solo

per dare inizio al

procedimento di esecuzione del rimborso.

Ne

consegue che, una volta manifestata in
dichiarazione la volontà di recuperare il credito
il diritto al rimborso, pure in difetto

dell’apposita, ulteriore domanda, non può
considerarsi assoggettato al termine biennale di
decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall’art. 21, comma
secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a
quello di prescrizione ordinarlo decennale ex art.
2946 cod. civ.
Ciò premesso non vi è dubbio che il diritto al
rimborso di E 15.493,71 in relazione alla
dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 1987 era già
prescritto per decorso del termine decennale al
momento della proposizione della istanza di
sollecito da parte della società in data 8/9/1999
alla

quale

l’Ufficio rispondeva con raccomandata

in data 25/9/1999.
I giudici di appello hanno ritenuto idonea ad
interrompere la prescrizione la lettera inviata
all’Ufficio in data 22/9/1994 e spedita con
raccomandata nr. 9233 in

data

28/9/1994.Tuttavia

non risulta che la società abbia prodotto l’avviso
5

d’imposta,

di

ricevimento

e

del

ricevimento

della

quindi la prova
lettera

da

parte

dell’Ufficio. Pertanto poiché l’atto di
costituzione in mora è atto ricettizio che esplica
i suoi effetti di interruzione dei termini solo con

prodotta non può che ritenersi maturato il termine
di prescrizione decennale.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
in relazione al primo e secondo motivo assorbiti
il terzo ed il quarto. La sentenza deve essere
cassata senza rinvio e la causa può essere
decisa nel merito ex art.

384 cpc non

richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale in relazione al
primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata
e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa le spese dei gradi del
giudizio di merito e condanna Fulda spa al
6

la ricezione dell’atto e tale prova non risulta

NTE DA V.EG’YTRA7,InNF_
Al SENSI
N. 131

pagamento delle spese

del giudizio di

legittimità che si liquidano in e 4.500,00 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/10/2013
I Pres ente

Il consigliere estensore

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