Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1241 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6638/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3647/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2006 R.G.N. 10581/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega URSINO ANNA MARIA ROSARIA;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Rilevato che con atto di appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato Poste Italiane s.p.a., aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda proposta da C.M., tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto alla contratto di lavoro intercorso tra le parti (1.12.1999 – 29.2.2000) – ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 1994, come intergrato dall’accordo nazionale 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali… ” – nonchè il conseguente accertamento della avvenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro con condanna della società al risarcimento dei danni rapportati alle retribuzioni non corrisposte dal momento della offerta della prestazione;

che con sentenza non definitiva, depositata il 14 novembre 2006 e pronunciata sull’appello suddetto, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 359 e 420 bis c.p.c., che l’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, relativo ai rapporti di lavoro del personale dipendente della società Poste Italiane s.p.a., come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997 – laddove prevede, quale ipotesi di possibile apposizione di un termine finale ad un rapporto di lavoro, individuata dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, prodotti o servizi” – va interpretato nel senso che:

– è necessario che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato sia giustificato da specifiche e concrete esigenze collegate alla ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e riferite alla singola assunzione;

– il testo dei contratti applicati determina altresì la limitazione della stipulazione dei contratti a tempo determinato per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale al 30 maggio 1998;

che tale sentenza viene impugnata per cassazione dalla società Poste italiane s.p.a., con due motivi, attinenti la violazione ed erronea applicazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23; dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei verbali di intesa sindacale successivi;

che C.M. resiste alle domande con rituale controricorso;

che ambedue le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

ritenuto che il ricorso è inammissibile;

che in proposito, va infatti richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 19 febbraio 2007 n. 3770 e, da ultimo, Cass. 12 luglio 2010 n. 16316), secondo la quale “l’art. 420 bis c.p.c., trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d’appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.Lgs. n. 40 del 2006) che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d’appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell’impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado”;

che pertanto l’impugnata sentenza d’appello è estranea alla previsione dell’art. 420 bis c.p.c., e contro di essa non può essere ammesso il ricorso per cassazione proposto da Poste Italiane s.p.a., con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 47,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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