Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1241 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1241 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 16643-2016 proposto da:
LIBERO SOCIETÀ CONSORTILE ARL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PADOVA, 43, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI
MAURO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GREEN NETWORK SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO BONA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrentecontro
FALLIMENTO LIBERO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.;
– intimato avverso la sentenza n. 3465/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

u.

Data pubblicazione: 18/01/2018

RILEVATO CHE
1. — Con sentenza del 30 maggio 2016 la Corte d’appello di
Roma ha respinto il reclamo proposto da Libero Società
Consortile a r.l. nei confronti del Fallimento Libero Società
Consortile a r.I., nonché del creditore istante Green Network

aveva dichiarato il suo fallimento.

2. — Per la cassazione della sentenza Libero Società Consortile
a r.l. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.
Green Network S.p.A. ha resistito con controricorso.
Il Fallimento non ha spiegato difese.

CONSIDERATO CHE
3. — Con l’unico motivo di ricorso Libero Società Consortile a
r.l. denuncia:

«In relazione all’articolo 360 c.p.c. n. 3 per

violazione o falsa applicazione di legge in riferimento all’articolo
5 legge fallimentare; violazione dell’articolo 2697 c.c.; omesso
esame circa fatti decisivi per il giudizio»,

censurando la

sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il suo stato
di insolvenza sulla base di elementi che non lo dimostravano
affatto e senza considerare: che il tentativo infruttuoso di
esecuzione intrapreso dalla creditrice istante era irrilevante
perché effettuato in data 13 agosto del 2012, ossia in un
periodo dell’anno in cui è ben possibile la chiusura per ferie;
che tra le parti era intercorsa una transazione in forza della
quale essa debitrice aveva rilasciato cambiali alla creditrice, la
quale, tuttavia, invece di avvalersene, aveva richiesto il
fallimento.

Ric. 2016 n. 16643 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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S.p.A. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città

RITENUTO CHE
4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.

all’articolo 5 della legge fallimentare.
Vale difatti osservare che le espressioni violazione o falsa
applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti
in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento
concernente la ricerca e l’interpretazione della norma
regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente
l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta
correttamente individuata ed interpretata.
In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge
investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella
erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza
di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto
che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con
riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di
legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la
fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché,
rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b)
nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta
conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta
interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va
tenuta

nettamente

distinta

la

denuncia

dell’erronea

ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle
risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori

Ric. 2016 n. 16643 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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È difatti inammissibile la doglianza di violazione di legge riferita

dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di
legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi — violazione di
legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione
della legge in ragione della carente o contraddittoria

che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11
gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110;
Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698;
.Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio
2006, n. 10313).
Nel caso in esame, il motivo non contiene in effetti alcuna
denuncia di violazione di legge, né in senso proprio, né in veste
di falsa applicazione, ma si risolve nell’assunto secondo cui la
Corte territoriale avrebbe male amministrato il materiale
istruttorio disponibile, ritenendo sussistente uno stato di
insolvenza che, secondo la ricorrente, invece, non v’era.
È parimenti inammissibile la doglianza di violazione di legge
riferita all’articolo 2697 c.c..
Ed infatti, la doglianza relativa alla violazione del precetto di
cui all’articolo 2697 c.c., la quale dà luogo a violazione di
legge, è configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che
ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (il
che nel caso di specie non ha neppure dedotto), mentre la
censura che investe la valutazione, attività regolata, invece,
dagli articoli 115 e 116 c.p.c. (disposizioni delle quali si è già
detto), può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del
medesimo art. 360 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Ric. 2016 n. 16643 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto

È manifestamente infondata la censura di «omesso esame circa
fatti decisivi per il giudizio»: la Corte d’appello, difatti, non ha

affatto omesso di esaminare le circostanze addotte da Libero
Società Consortile a r.l.a sostegno della tesi dell’inesistenza
dello stato di insolvenza, desumendo la cessazione dell’attività

mancato deposito tanto in fase prefallimentare quanto in sede
di reclamo di qualsiasi documentazione contabile, risultando
peraltro dal bilancio al 2012, prodotto dalla controparte, debiti
per oltre 4 milioni e mezzo di euro a fronte di un capitale
sociale di C 10.000, ed aggiungendo che legittimamente la
creditrice aveva proposto l’istanza di fallimento proprio in
ragione del fatto che le cambiali emesse a seguito dell’accordo
transattivo non erano state onorate.
In definitiva, la ricorrente altro non ha fatto, sotto il velo del
richiamo al vizio motivazionale, che rimettere in discussione il
merito della controversia, ovviamente insindacabile in questa
sede.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società
ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle
spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 8100,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge,
dichiarando, ai sensi dell’articolo 13, comma 1

quater, del

d.p.r. numero 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per

Ric. 2016 n. 16643 sez. MI – ud. 07-11-2017
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sociale non soltanto dalla chiusura della sede, ma anche dal

il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

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