Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1241 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20545/2015 proposto da:

B.A.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ORIOLO ROMANO, 69, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GARGALLO

DI CASTEL LENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

CARBONI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALGHERO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 208/14 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 12/12/2014 e depositata il

23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Filippo Gargallo di Castel Lentini (delega verbale

Avvocato Stefano Carboni), per la ricorrente, che si riporta agli

atti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: ” B.A.M.T. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado n. 1609/2013 depositata dal Tribunale di Sassari in data 6.11.2013, che la vede soccombente in una domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune di Alghero, avendo proposto appello avverso la predetta sentenza avanti alla Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, appello dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., comunicata alla ricorrente in data 23.1.2015, non notificata.

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 22.7.2015.

Il Comune di Alghero non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Conformemente ad un principio di diritto già più volte affermato da questa Corte, nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015). Si aggiunga che, come chiarito da Cass. n. 2594 del 2016, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo.

Nel caso di specie, questa specifica allegazione manca, essendosi la ricorrente limitata a precisare che la ordinanza della corte d’appello non è stata notificata.

Ne consegue che l’impugnazione appare tardiva, non essendone stata dimostrata la tempestività: poichè la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., poteva essere eseguita dal 23.1.2015, data di deposito, in poi, il termine perentorio di sessanta giorni per notificare alla controparte il ricorso per cassazione era ampiamente scaduto quando la ricorrente vi ha provveduto, in data 22 luglio 2015; lo stesso è pertanto tardivo.

Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è pervenuta la relazione, in linea con quanto recentemente affermato dalla sezione sulla medesima questione con ordinanza n. 18437 del 2016.

Si aggiunga che il ricorso, avvalendosi anche del richiamo ad una nozione del vizio di motivazione non coincidente con quella vigente (omessa e illogica motivazione, con il primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con il terzo, tenderebbe ad indurre, inammissibilmente, ad un riesame nel merito della controversia.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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