Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12409 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2274-2019 proposto da:

C.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè medesima;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2362/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2016 C.A. propose opposizione avverso il D.I. n. 2492/2016, emesso dal Giudice di pace di Catania nei suoi confronti e a favore di C.C., per il pagamento di Euro 843,44, oltre spese e accessori, a titolo di rimborso, pro quota, delle spese sostenute nell’anno 2005 per utenze, imposte e condominio, relative all’appartamento in comproprietà indivisa tra i due fratelli, sito in (OMISSIS).

Nella contumacia dell’opposta, il Giudice di pace adito, con sentenza n. 1638/17, depositata il 31 luglio 2017, accolse l’opposizione, revocò il d.i. opposto, dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla C. in via monitoria, rigettò la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. proposta dall’opponente, compensò per un quarto tra le parti le spese di lite e condannò l’opposta al pagamento dei restanti tre quarti.

Avverso la sentenza di primo grado C.C. propose gravame, cui resistette il C..

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2362/2018, pubblicata il 29 maggio 2018, dichiarò inammissibile l’appello, per violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ad eccezione del motivo con cui era stata dedotta la nullità della notificazione dell’atto di opposizione a d.i. e la violazione del contraddittorio, che rigettò; condannò l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di quel grado del giudizio di merito nonchè della somma di Euro 47,80, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso la sentenza del Tribunale C.C. ha proposto ricorso per cassazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio preliminarmente rileva che l’istanza di riunione della presente causa a quella avente NRG 601/2018, introdotta con ricorso proposto pure dinanzi a questa Corte, non può essere esaminata, già solo in quanto depositata in questa sede il 23 gennaio 2019, soltanto in data successiva, all’evidenza, al deposito dell’ordinanza n. 854/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019, con decisione assunta nella camera di consiglio in data 20 novembre 2018.

2. Sempre preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile per un duplice ordine di ragioni.

2.1. Ed invero non risulta essere stata depositata, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, adempimento previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità. Si evidenzia al riguardo che: 1) agli atti risulta depositata dalla ricorrente (nella specie, va ribadito, l’intimato non ha svolto attività difensiva) solo una copia informale della sentenza impugnata, priva dell’attestazione di conformità della stessa all’originale; 2) il fascicolo della parte ricorrente, spedito unitamente al ricorso per posta, è privo di un indice ritualmente vistato dal cancelliere; 3) nello stesso ricorso è indicata come depositata la sentenza impugnata in questa sede, senza specificare se della stessa sia stata depositata copia conforme.

2.2. Inoltre, deve darsi atto che non vi è prova che il deposito del ricorso sia avvenuto nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto, adempimento questo, pure richiesto a pena di imprccedibilità dall’art. 369 c.p.c.. Ed infatti risulta che il procedimento notificatorio del ricorso in esame è stato avviato con l’invio da casella di posta certificata di un messaggio indirizzato – del tutto irritualmente – a “avvalexcondorelli.hotmail.com (“posta ordinaria”)”, come emerge dalla copia della ricevuta di accettazione, priva di ogni attestazione di conformità, depositata in atti, sicchè non vi è prova della rituale avvenuta notificazione del ricorso e, quindi, della data della stessa (Cass. 14/11/2019, n. 29509, Cass., ord., 25/09/2019, n. 23901), rilevandosi, peraltro, che il difetto di notifica nei confronti della parte intimata, determinerebbe, comunque, l’inammissibilità del ricorso e che in caso di concorso di una causa di inammissibilità e di una causa di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (arg. ex Cass. 20/01/2006, n. 1104).

3. Infine, per mera completezza, si osserva che, ove mai lo scrutinio dei motivi proposti fosse stato possibile, in ogni caso avrebbe dovuto rilevarsi l’inammissibilità degli stessi, per aspecificità di tali mezzi, neppure agevolmente individuabili, pur essendo quello di cassazione un giudizio a critica vincolata.

4. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesti Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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