Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12409 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21160/2014 proposto da:

O.D., B.R., B.L., B.

M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO

287, presso lo studio dell’avvocato CHIARA PESCE, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del procuratore

Dott. T.V., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PADOVANI giusta procura a margine del controricorso;

FALLIMENTO M.R., in persona del curatore Dott. D.B.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NATALINO MANENTE giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GESTIONE CREDITI BP CONSORTILE SPA, VENETO BANCA HOLDING SOC CON

PA, BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA, INTESA GESTIONE CREDITI SPA,

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, MERCANTILE LEASING SPA,

TECNO AIR SRL, EQUITALIA NOMOS SPA, BANCA POPOLARE DI VERONA E

NOVARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 584/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato CHIARA PESCE;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito l’Avvocato BARBARA PICCINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

B.M., R., L. e D.O. proponevano opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare promossa nei confronti di M.R. per sentir accertare che gli immobili sui quali era stata intrapresa l’esecuzione, che la M. aveva acquistato dal padre e marito dei B. nel 2001, in realtà erano stati donati alla stessa dal B. in virtù dei rapporti di parentela esistenti, come risultante da controdichiarazione prodotta in atti, e che quindi l’acquisto fosse simulato. In subordine, affermavano che fosse quanto meno configurabile una vendita mista con donazione, atteso che il valore effettivo degli immobili era ben più elevato rispetto a quello indicato nell’atto.

Assumendo fosse stato violato il loro diritto di legittimari e di eredi legittimi chiedevano l’annullamento della compravendita.

Proponevano poi un’autonoma causa per l’accertamento della simulazione e riduzione della donazione per lesione di legittima.

Pronunciando sulle due cause riunite, il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione, in quanto la domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione non era stata trascritta anteriormente al pignoramento e pertanto una eventuale pronuncia di simulazione sarebbe stata inopponibile al pignoramento e al fallimento della M. intervenuto nel frattempo.

L’appello dei B. e della D. veniva rigettato.

B.M., R., L. e D.O. propongono quattro motivi di ricorso nei confronti di Fallimento M. R., Società Gestione Crediti BP, Veneto Banca Holding, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Verona e Novara, Intesa Gestione Crediti, Banca Antoniana Popolare Veneta, Mercantile Leasing s.p.a., Tecno Air Equitalia Nomos s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 584/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia il 27.1.2014, notificata il 21.5.2014 e depositata in copia notificata.

Resistono con separati controricorsi il Fallimento M. e la Banca Popolare.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti ripropongono le seguenti questioni, già oggetto del giudizio di merito e rigettate dal giudice di primo e secondo grado:

– con il primo motivo, denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione e simulazione nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost..

Affermano di aver promosso, a Venezia, causa di accertamento della simulazione e riduzione di donazione e che sulla domanda di riduzione della donazione il giudice in primo grado non si sarebbe pronunciato.

L’omessa pronuncia era stata dedotta tra i motivi di appello;

– con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 c.c., n. 4 e dell’art. 2652 c.c., n. 8: affermano che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2652, n. 4, che si riferisce alla preventiva trascrizione, ai fini della opponibilità al pignoramento, dell’azione volta a far valere la simulazione piuttosto che il n. 8, che si riferisce alle domande di riduzione delle donazioni;

– con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo alla decisione di ritenere inopponibile la controdichiarazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2929 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa o insufficiente motivazione in ordine agli altri punti dedotti dagli appellanti al fine di attestare la natura simulata della compravendita dedotta in giudizio.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.

La sentenza di appello si incentra su una principale affermazione, non smentita in fatto e le cui conseguenze giuridiche, pure affermate dalla corte territoriale, sono pienamente condivisibili: la domanda dei B. appellanti e odierni ricorrenti (di opposizione di terzo all’esecuzione al fine di far valere la simulazione, anche parziale, dell’atto di compravendita) è pregiudicata dalla mancata trascrizione della domanda di accertamento della simulazione in momento precedente sia al fallimento che al pignoramento, a fronte della quale una eventuale simulazione sarebbe comunque inopponibile ai creditori.

La corte d’appello, come già prima il tribunale, accertato che il pignoramento è stato trascritto prima della trascrizione dell’azione di simulazione e che quindi l’eventuale accoglimento dell’azione di simulazione nessuna influenza avrebbe potuto avere sul pignoramento stesso, e non avrebbe in ogni caso potuto condurre all’accoglimento della proposta opposizione di terzo all’esecuzione, ha ritenuto superfluo procedere nel merito a verificare la fondatezza dell’azione di simulazione della vendita e della sussistenza o meno di una lesione del diritto dei legittimari.

La corte veneziana – senza che ciò integri omessa pronunzia – non ha proceduto neppure a verificare se effettivamente l’atto potesse ritenersi simulato, in tutto o in parte, o se esso integrasse una vendita mista con donazione, perchè un qualsiasi accertamento avente questo contenuto non sarebbe comunque opponibile ai creditori procedenti in virtù di pignoramento trascritto in precedenza, ex art. 2652 c.p.c., n. 4.

Non sussiste quindi la denunciata omessa pronuncia.

Anche la pronuncia sulla riduzione della donazione presupporrebbe l’accoglimento della domanda di simulazione, che è stata giudicata inopponibile alla procedura esecutiva ed anche al fallimento della debitrice, e per questo motivo la corte correttamente non ha approfondito l’istruttoria in ordine alla fondatezza nel merito dell’una e dell’altra domanda.

Per quanto concerne in particolare il terzo motivo, si può aggiungere che in realtà solo in rubrica, e senza neppure una indicazione corretta degli articoli violati, esso prospetta l’erroneità della decisione (in realtà prospetta la nullità del procedimento, che è una censura di per sè non pertinente) laddove la corte ha ritenuto in ogni caso inopponibile alla procedura esecutiva la controdichiarazione priva di data certa prodotta dagli attuali ricorrenti per dimostrare la simulazione della compravendita.

Esso si colora anche di inammissibilità, in quanto nel contesto del motivo si argomenta solo riproducendo le argomentazioni in fatto che avrebbero dovuto nell’assunto dei ricorrenti portare a dichiarare la simulazione quanto meno riguardo al prezzo della vendita.

Infine, con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1415 c.c. e art. 2652 c.c., n. 4 e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione alla decisione di ritenere non provata la malafede dei creditori.

L’eccezione dei ricorrenti, circa la mancanza di buona fede in capo ai creditori esecutanti e intervenuti, ex artt. 1415 e 2652 c.c., è stata ritenuta tardiva dalla corte d’appello perchè sollevata solo in comparsa conclusionale.

Sulla tardività i ricorrenti nulla osservano, mentre ripropongono considerazioni in fatto sulla mala fede dei creditori.

Esso è quindi inammissibile perchè da un lato non censura il punto decisivo della decisone di appello sulla questione sottoposta alla Corte, e poi si inoltra su censure in fatto, riproducendo argomentazioni già svolte all’interno del primo motivo sulla valutazione degli elementi presuntivi. Anche su questo aspetto la corte d’appello ha peraltro efficacemente risposto, ritenendo che le presunzioni, ove esistenti, fossero equivoche, e quindi che non fossero affatto sufficientemente gravi, precise e concordanti al fini di far ritenere la malafede dei creditori procedenti che avrebbero dovuto capire, dalla lettura dell’atto di vendita tra parenti ad un prezzo vile, che non di una vendita si trattasse ma di un negozio simulato o di una vendita mista con donazione.

Si aggiunga che la circostanza che i ricorrenti avessero allegato fatti idonei ad essere utilizzati a fondamento di una declaratoria di mala fede dei creditori procedenti fin dall’introduzione del giudizio non toglie nulla alla tardività della linea difensiva se adottata solo in conclusionale.

Il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dai due controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori, in favore di ciascuno di essi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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