Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12408 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1979-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ETTORE MAINI;

– ricorrente –

contro

A.N. S.P.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIACOMO PUCCINI, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO

VENTURA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO DELL’ESTATE;

– controricorrente –

contro

PARROCCHIA DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. e S.S., quali genitori della minore M.S. (ormai maggiorenne), convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, la Parrocchia di (OMISSIS) di Podenzano (PC) e l’A.N. S.P.I. – Associazione Nazionale San Paolo Italia (di seguito indicata come ANSPI, per brevità) per sentirle condannare, in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni quantificati in Euro 90.000,00, o nel maggiore o minore importo risultante in corso di causa – subiti dalla minore in conseguenza del sinistro occorsole in data 25 giugno 2004, in occasione di una gita in montagna, allorchè la medesima, affidata al gruppo estivo organizzato dalla convenuta parrocchia sotto l’egida ANSPI, era caduta riportando lesioni personali.

Si costituirono in giudizio le convenute chiedendo il rigetto delle domande attore, perchè infondate in fatto e in diritto, non essendo loro imputabile alcuna responsabilità nel sinistro in parola.

Il Tribunale adito rigettò la domanda attorea “in quanto infondata e non provata” e compensò le spese di lite.

Avverso tale decisione propose appello M.S., ormai maggiorenne.

Nessuno si costituì in secondo grado per le appellate.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 128/2018, pubblicata il 15 gennaio 2018, rigettò il gravame.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito I’ANSPI con controricorso.

L’intimata Parrocchia di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “nullità della sentenza, art. 360 c.p.c., comma 1, n 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello secondo cui, stante la rilevata assenza di prova sulle modalità di accadimento del fatto, le conseguenze pregiudizievoli avrebbero dovuto rimanere a carico degli enti convenuti”.

La ricorrente lamenta che la Corte di merito, pur avendo ritenuto “condivisibile la contraddittorietà della sentenza gravata nell’ultimo periodo della motivazione, così come lamenta l’appellante, laddove, dopo aver rilevato la mancanza di comprovati elementi circa le modalità dell’accadimento, addossa agli attori il relativo onere tanto da ritenere la domanda non provata e rilevando così l’accidentalità dell’infortunio da ricondursi al caso fortuito”, non abbia poi assunto alcuna decisione ulteriore “in ordine al motivo di impugnazione in questione”.

1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale del motivo di appello in relazione al quale si denuncia l’omessa pronuncia (Cass. 20/08/2015, n. 17049). Inoltre, il motivo risulta, in ogni caso, infondato, essendosi la Corte di merito comunque pronunciata motivatamente sul punto, accertando in concreto ed in punto di fatto il carattere accidentale dell’evento e rimediando, peraltro, pure alle affermazioni del tribunale in tema di riparto degli oneri probatori.

2. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del caso fortuito”.

La ricorrente denuncia l’irriducibile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito avrebbe ritenuto l’accadimento riconducibile al caso fortuito pur “nell’evocato difetto di alcuna prova sulle concrete modalità” dello stesso.

2.1. Il motivo è infondato, non sussistendo la manifesta e/o l’irriducibile contraddittorietà della motivazione lamentate – ormai rilevanti solamente secondo i parametri di cui a Cass. Sez. U. 8053/14 – ed osservandosi, comunque, che la Corte territoriale ha esaminato in concreto gli accadimenti, li ha ricostruiti e ha poi escluso motivatamente la responsabilità delle convenute appellate.

3. Con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, con riferimento agli artt. 1218 e 2697 c.c. che regolano la responsabilità contrattuale e la ripartizione degli oneri probatori”, la ricorrente sostiene che “gli elementi evocati dalla Corte Territoriale, oltre agli evidenti errori di percezione sul contenuto oggettivo delle prove assunte… (comunque oggetto del motivo di cui in fra), non possono ritenersi comunque tali da poter assurgere ad adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sui convenuti/appellati e poter suffragare la necessaria prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè tende, in sostanza, al di là di quanto indicato nella rubrica dello stesso, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

4. Con il quarto motivo si denuncia “nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c., per essere incorso il Giudice dell’appello in evidente errore di percezione nell’esame delle prove offerte dalle parti”.

4.1. Il motivo è inammissibile, non solo perchè non sono state riportate integralmente le “prove orali” in relazione al cui esame si assume si sia verificato il lamentato errore di percezione, ma anche perchè si colloca, in realtà, nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (tra moltissime: Cass., ord., 8/10/2019, n. 25166).

5. Si osserva, infine, che la memoria depositata non fornisce elementi tali da scalfire i rilievi che precedono, evidenziandosi che, alla luce dell’accertamento in fatto operato dai Giudici del merito (v. sentenza impugnata p. 4 e 5), non si versa, nella specie, in uno caso di cd. “causa ignota”.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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