Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12408 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.C., S.G., S.F. e P.
T., rappresentati e difesi dall’avv. ALESSANDRINI Saverio;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
per correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della
Corte di cassazione n. 6541/09, depositata il 18 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’att. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. C., G. e S.F., nonchè P. T. propongono ricorso per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6541/09, depositata il 18 marzo 2009.
In particolare, fanno presente che, nel dispositivo della sentenza (di revocazione parziale della precedente pronuncia di questa Corte n. 21099/06), vengono erroneamente indicati gli estremi della decisione della Commissione tributaria centrale costituente giudicato favorevole ai ricorrenti.
2. Si ritiene che il ricorso debba essere accolto, risultando evidente dalla lettura degli atti di causa che tale indicazione è stata frutto di mero errore materiale.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis cod. proc. civ., si propone che la Corte, in Camera di consiglio, disponga, in accoglimento del ricorso, che nel dispositivo della sentenza di questa Corte sopra indicata, il numero 6732/2002 sia sostituito con il numero 6735/2002”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato dei ricorrenti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, in accoglimento del ricorso, dispone che, nel dispositivo della sentenza di questa Corte n. 6541/09, il numero della richiamata pronuncia della Commissione tributaria centrale sia corretto come indicato nel dispositivo seguente;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese (Cass., Sez. un., n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e ordina che, nel dispositivo della propria sentenza n. 6541/09 del 18 marzo 2009, il numero “6732/2002” sia sostituito con il numero “6735/2002”.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010