Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12408 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17678/2014 proposto da:

N.M., B.E. (OMISSIS), B.

A. (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MICHELE MARRA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M., P.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 278/2014 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

In data 18.2.2011 B.G. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso i decreti di trasferimento emessi dal g.e. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore di M.E., lamentando:

– l’abuso dei mezzi di espropriazione non avendo il g.e. ridotto i mezzi di pignoramento nonostante la rinuncia di due dei creditori;

– che i beni pignorati fossero stati venduti ad un prezzo esageratamente basso, per non aver il g.e. aggiornato la perizia di stima, per aver autorizzato numerosi ribassi e per aver disposto l’eliminazione della pubblicità a pagamento sui quotidiani;

– che ciò avesse comportato la violazione dell’art. 586 c.p.c., non avendo il g.e. sospeso la vendita nonostante il prezzo di aggiudicazione risultasse di gran lunga inferiore all’effettivo valore del bene.

Il tribunale rigettava l’opposizione, assumendo che essa avrebbe dovuto essere proposta avverso l’ordinanza di vendita perchè denunciava fatti verificatisi precedentemente al decreto di trasferimento e relativi piuttosto all’ordinanza, in quanto integranti altrettante modifiche della ordinanza di vendita.

N.M., B.E. e B.A., tutti eredi di B.G. propongono un motivo di ricorso nei confronti di P.M., P.V., M. E. per la cassazione della sentenza n. 278/2014, depositata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7.1.2014.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, eredi dell’esecutato B.G., denunciano la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnata dell’art. 586 c.p.c. e dell’art. 495 c.p.c., lamentando l’illegittimità del comportamento del giudice dell’esecuzione, non rilevata dalla sentenza impugnata, per non aver il giudice dell’esecuzione esercitato il potere di sospendere l’aggiudicazione e di procedere alla riduzione del compendio pignorato ad uno solo dei tre lotti pignorati, pur in presenza della rinuncia di alcuni dei creditori ed in presenza di una eccessiva riduzione del prezzo di base, del tutto inferiore al valore dei beni e per non aver disposto la conversione del pignoramento come richiesto dall’esecutato.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

La sentenza impugnata afferma, seguendo una ratio decidendi che non è stata espressamente impugnata e che merita di essere confermata in questa sede, che molti dei rilievi dell’opponente, fatti oggetto di opposizione agli atti esecutivi avverso i decreti di trasferimento, avevano ad oggetto non tanto vizi del decreto di trasferimento ma degli atti prodromici che ne rappresentano il presupposto necessario, e pertanto che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta contro l’ordinanza di vendita, e non contro il decreto di trasferimento, perchè relativa a fatti verificatisi prima della emissione del decreto stesso, tradottisi in altrettante modificazioni della ordinanza di vendita, che sarebbero stati oltretutto autonomamente impugnabili, avendone avuto il debitore legale conoscenza prima della emissione del decreto.

Il ricorso inoltre consta di censure eterogenee ed è redatto in modo oscuro, non rispettoso delle forme minime di proponibilità del ricorso per cassazione (contiene tra l’altro pagine di riproduzioni fotografiche, palesemente estranee all’oggetto di un giudizio di legittimità) non formulando nè facendo intendere con un minimo di chiarezza le questioni che intende sottoporre all’esame della Corte.

Inoltre, pur facendo più volte riferimento a precedenti istanze rivolte dal debitore al giudice dell’esecuzione, e lamentando che questi non le avrebbe prese in considerazione provvedendo invece direttamente ad emettere i decreti di trasferimento dei beni venduti, tali istanze non sono mai riportate per esteso, non consentendo a questa Corte di verificarne il contenuto e quindi l’effettiva sussistenza di un vizio procedurale, nè indica con precisione quando e dove siano state prodotte nel giudizio di merito e se esse siano state nuovamente prodotte nel corso del giudizio di cassazione, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso riporta poi all’interno dell’unico, articolato motivo, senza farne oggetto di un rilievo autonomo, una censura in cui si denuncia l’omessa pronuncia in relazione alla domanda di risarcimento del danno, che oltre a presentare gli aspetti formali di inammissibilità sopra enunciati avrebbe dovuto essere oggetto di appello e non di ricorso diretto per cassazione.

Si può aggiungere, quanto alla denunciata violazione dell’art. 586 c.p.c., che questa Corte, con una recente decisione, ha escluso che il potere di cui all’art. 586 c.p.c., sia incondizionatamente esercitabile dal giudice dell’esecuzione, ed ha ancorato i parametri enunciati dalla legge che giustificano l’esercizio di tale potere al verificarsi di una serie di alternative, possibili ipotesi nessuna delle quali verificatesi nella specie neppure sulla base delle allegazioni dello stesso debitore: v. Cass. n. 18451 del 2015:” Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione”.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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