Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12407 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.D.P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 36/05/07, depositata il 3 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 36/05/07, depositata il 3 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato confermato il diritto di M.d.

P.E. al rimborso della maggiore IRPEF versata per gli anni dal 1995 al 1999 in relazione al possesso di immobili di interesse storico – artistico.

La contribuente non si e’ costituita.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa pronuncia sulla eccezione dell’Ufficio di decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per i versamenti anteriori al 18 novembre 1997, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 e, con il secondo – nel caso di ritenuto implicito rigetto di detta eccezione -, la violazione di quest’ultima norma, formulando il quesito se ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 133 del 1999, art. 1 e’ tardiva l’istanza di rimborso dell’IRPEF presentata in data 27/11/2001 con riferimento ai versamenti effettuati in data anteriore al 18/11/1997.

Appare manifestamente fondato il secondo motivo, poiche’, essendo stata presentata l’istanza di rimborso alla data anzidetta (che risulta dalla sentenza), per i versamenti effettuati in epoca anteriore al 18 novembre 1997 era gia’ intervenuta la decadenza prevista dal testo originario dell’art. 38 cit. (diciotto mesi) allorche’, in virtu’ della L. n. 133 del 1999, art. 1 (entrata in vigore il 18 maggio 1999), il termine per la presentazione delle istanze venne elevato a 48 mesi (cfr., per tutte, Cass. n. 924 del 2005).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il primo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso alla contribuente in relazione ai versamenti effettuati in data anteriore al 18 novembre 1997;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso relativamente ai versamenti effettuati anteriormente al 18 novembre 1997.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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