Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12407 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11044-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ARTURO BENIGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE ROSSI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI ZUNGOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentato

e difeso dall’avvocato PASQUALE GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.R. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Zungoli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Napoli che ha rigettato l’appello a sentenza del Tribunale di Ariano Irpino di condanna al pagamento di Euro 277.463, oltre accessori, per i danni quantificati nella somma necessaria all’integrale ripristino della funzionalità di un’opera pubblica.

Il ricorrente denunzia: 1) violazione delle regole sul mandato; 2) nullità della sentenza; 3) violazione degli artt. 1669 e 1227 c.c.; 4) violazione di norme di diritto. Osserva la Corte che, stante il principio di controricorso, quanto meno dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione del motivo risulta possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, (Cass. 1926/15; 22860/14).

Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con condanna del ricorrente alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200, di cui 200 per spese vive, oltre accessori.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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