Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12407 del 16/06/2016
Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12205-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore
speciale avv. FABIO ROVITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANDREA MILLEVOI 81, presso lo STUDIO LEGALE FERRAGINA E PARISI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA PARISI giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C., PREFETTURA DI CATANZARO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2918/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 08/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
I FATTI
A.C. propose opposizione all’esecuzione davanti al giudice di pace, avverso una intimazione di pagamento notificata il 5.3.2008 derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative e la relativa iscrizione a ruolo del credito effettuata dalla Prefettura di Catanzaro, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 12.5.1997. Eccepì la prescrizione del credito, essendo passati oltre cinque anni tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell’intimazione.
Il Giudice di Pace di Catanzaro accolse l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, pur avendo in precedenza l’ A. chiesto di essere ammesso a fruire della procedura di condono.
Equitalia Sud s.p.a. propone un motivo di ricorso nei confronti di A.C. e della Prefettura di Catanzaro per la cassazione della sentenza n. 2918/2013, depositata dal Tribunale di Catanzaro l’8 novembre 2013, non notificata, con la quale il tribunale confermava la sentenza di primo grado, di accoglimento della opposizione all’esecuzione proposta avverso l’intimazione di pagamento, per intervenuta prescrizione.
Gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La difesa di Equitalia fin dall’inizio del giudizio di merito ha sostenuto che, avendo il debitore chiesto di avvalersi nel 2003 del c.d. condono ovvero della definizione dei carichi pregressi ex L. n. 289 del 2002, ha riconosciuto il debito e interrotto il decorso della prescrizione.
Il giudice di pace ha accolto la prospettazione del contribuente A., il quale ha rilevato che quando fu presentata istanza di condono il credito era già prescritto, e che pertanto la presentazione della istanza di condono non poteva avere il valore di riconoscimento di un credito dell’amministrazione già estinto.
Il tribunale, giudice di appello, ha condiviso questa tesi, negando la possibilità di attribuire effetto novativo dell’obbligazione all’istanza di condono proposta qualora il credito dell’amministrazione si sia già prescritto.
Con l’unico motivo di ricorso proposto, Equitalia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2937 c.c. e dell’art. 12 della L. n. 289 del 2002 criticando la legittimità delle affermazioni contenute nella sentenza d’appello, secondo le quali la proposizione della istanza di condono relativa ad un credito già prescritto non possa far “rivivere” il credito e quindi aver valore di rinuncia alla prescrizione. Sostiene che in questo come in altri casi il comportamento del contribuente sia incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva della pretesa iscritta a ruolo, e che sia irrilevante l’ignoranza del contribuente in ordine alla intervenuta maturazione del termine prescrizionale.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte è quindi se la proposizione dell’istanza di condono da parte del debitore sia comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata.
Alla questione proposta deve rispondersi nel senso che alla proposizione dell’istanza di condono (rectius di definizione dei carichi pregressi, L. n. 289 del 2002, ex art. 12) da parte del debitore deve attribuirsi valore di comportamento concludente ed univocamente qualificabile come obbiettivamente incompatibile con la volontà del medesimo di volersi avvalere di cause estintive del diritto altrui eventualmente già maturatesi e rimesse alla sua disponibilità, quali la prescrizione della pretesa fiscale (sui caratteri della rinuncia tacita alla prescrizione v. Cass. n. 14909 del 2002).
Essa infatti comporta l’inequivoca volontà di considerare come tuttora esistente ed azionabile il diritto dell’Amministrazione, senza che rilevino nè l’eventuale ignoranza sulla maturata prescrizione in capo al debitore al momento della presentazione dell’istanza (Cass. n. 5966 del 2007) e neppure i motivi che l’hanno determinato ad accedere alla procedura di condono, finalizzati alla definizione definitiva dei propri rapporti pregressi con l’amministrazione e all’evitare l’instaurarsi di un futuro contenzioso sottraendosi alla prospettiva della esecuzione forzata ed usufruendo al contempo di una significativa riduzione degli importi richiesti (nel caso di specie, il contribuente avrebbe fruito di una riduzione del 75% sulla sorte capitale e della rinuncia da parte dell’Amministrazione agli interessi moratori).
Il comportamento del contribuente che chieda di essere ammesso ai benefici previsti dalla legge per la definizione dei carichi pregressi integra quindi rinuncia tacita alla prescrizione già maturatasi, ex art. 2937 c.c.; ne consegue che il contribuente non potrà far successivamente riferimento a fatti estintivi verificatisi prima della sua spontanea manifestazione di volontà di usufruire della procedura di condono.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non esistendo la necessità di alcun accertamento in fatto questa Corte può procedere a decidere la causa nel merito, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2. In applicazione del principio di diritto sopra affermato, rigetta l’opposizione all’esecuzione.
In mancanza di precedenti in termini, sussistono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016