Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12407 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24940-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOLAGRITAL SOC COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2013 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata

il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 48/4/2013, depositata il 18 dicembre 2013, con cui è stata confermata la sentenza di primo grado, di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente Solagrital s.c. a r.l. avverso un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG, IRAP e altro per gli anni 2000 e 2001;

2. il ricorso è affidato a nove motivi poi illustrato con memoria.

3. resiste con controricorso la Solagrital s.c. a r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata ex artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione a diversi profili;

2. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.);

3. con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, art. 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.);

4. la controricorrente ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso aventi carattere preliminare;

5. in particolare, la controricorrente ha affermato che lo stesso difetta sotto il profilo dell’autosufficienza e che, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 da parte della CTR, violerebbe il principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c.;

6. la prima eccezione è da rigettare, poichè il ricorso contiene, in relazione a ciascuno dei motivi di doglianza di omessa pronuncia, sia la trascrizione dei brani dell’atto di appello ai quali la CTR non avrebbe dato risposta, sia i brani della sentenza impugnata che l’Agenzia giudica insufficienti o apodittici, profilandosi così rispettoso del canone dell’autosufficienza;

7. la seconda eccezione è da respingere, perchè nella specie l’appello risulta essere stato depositato il 9 gennaio 2009, mentre la disciplina della cd. doppia conforme si applica, secondo quanto stabilito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ossia alla data del 12 agosto 2012;

8. le altre eccezioni di inammissibilità finiscono con il confondersi con le eccezioni di infondatezza nel merito e saranno perciò prese in considerazione unitamente all’esame dei motivi di ricorso;

9. a tale proposito, il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, pur riguardando diversi profili della vicenda processuale, devono essere esaminati congiuntamente;

10. con riferimento a tutti i motivi appena elencati, l’Agenzia sostiene, indicando in rubrica la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., che la sentenza della CTR, pur prendendo in esame le questioni ad essa sottoposte con l’atto d’appello, avrebbe trascurato le argomentazioni poste dall’Agenzia a fondamento dei singoli motivi d’impugnazione;

11. in realtà, tali motivi sono basati su una erronea concezione dei vizi di omessa pronuncia e di carenza assoluta di motivazione;

12. quanto all’art. 112, l’Agenzia non considera che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, con la conseguenza che, per integrare detto vizio, occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 03/03/2020, n. 5730, Cass. 18/02/2005, n. 3388);

13. quanto invece all’art. 132, l’Agenzia trascura che, per costante e condivisibile giurisprudenza, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. da ultimo Cass. 25/09/2018, n. 22598, Cass. 12/10/2017, n. 23940, per risalire a Cass., Sez. un., 07/04/2014, n. 8053);

14. nella specie, la stessa ricorrente dà atto (a parte quanto si dirà sul nono motivo) che la CTR si è espressa su tutti i punti evidenziati e, per ciascun punto, ha offerto una motivata soluzione, omettendo soltanto di prendere in considerazione o fraintendendo le argomentazioni svolte dall’Agenzia nei motivi d’appello;

15. anche rispetto al contenuto del settimo motivo, che appare il più incerto, bisogna riconoscere che la CTR ha, sia pure in termini molto sintetici, dato conto del proprio ragionamento, mostrando di aver desunto la effettiva esistenza, e dunque la deducibilità, dei costi inerenti al noleggio delle autovetture per i dipendenti dal fatto che erano state prodotte in giudizio “le schede dei viaggi fatti in cui risultavano i nominativi degli utilizzatori” (pag. 5 della motivazione);

16. in tal modo, la CTR ha mostrato di aver ravvisato in tali schede un indizio della effettività dei noleggi e dunque di aver svolto un apprezzamento di fatto di tipo presuntivo, che si sottrae al sindacato di legittimità almeno sotto l’unico profilo denunciato;

17. il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e l’ottavo motivo sono dunque inammissibili;

18. con il quarto motivo, poi, parte ricorrente afferma che la CTR avrebbe violato la disciplina dell’onere della prova in tema di costi deducibili, con particolare riferimento alla misura dei canoni di affitto di un ramo d’azienda: nonostante che gravi sul contribuente l’onere di provare l’inerenza all’attività d’impresa di un determinato costo dedotto, la CTR avrebbe ritenuta raggiunta la prova della misura dei suddetti canoni sulla base di una presunzione, “in pacifica assenza di una qualsiasi prova offerta dalla parte contribuente” (pag. 8 del ricorso);

19. la ricorrente trascura però il fatto che la presunzione sfruttata dalla CTR per ritenere provata la misura del canone di affitto era fondata su alcuni documenti che la stessa contribuente aveva prodotto agli atti (una scrittura privata, alcune delibere di autorizzazione, una fattura) e che dunque la CTR non ha esonerato la contribuente dall’onere di provare l’inerenza e la misura del costo, ma ha raggiunto tale prova dopo aver compiuto una valutazione del materiale probatorio a disposizione;

20. ciò rende anche tale motivo inammissibile, poichè l’Agenzia ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge sull’onere della prova, invita in realtà la Corte a un sindacato di merito sulla valutazione delle prove raccolte, che è tuttavia inammissibile, dovendosi ricordare che la violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 29/05/2018, n. 13395 tra le altre);

21. sono invece fondati il sesto e il nono motivo;

22. quanto al sesto, la CTR ha ritenuto deducibili i costi dei carburanti sostenuti dall’impresa nonostante che alcune delle schede carburante, previste dal D.P.R. n. 444 del 1997 e compilate dall’impresa stessa, fossero prive dell’annotazione dei chilometri finali, sulla base di due argomenti: la mancata annotazione è rilevante a patto che sia dimostrato che il viaggio è stato effettuato e comunque che tale mancanza ha procurato un danno al destinatario del viaggio;

23. si tratta di un’affermazione non condivisibile;

24. in base al D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4 “ratione temporis” vigente, il soggetto passivo, prima di procedere alla liquidazione periodica, mensile o trimestrale, o di presentare la dichiarazione annuale, doveva annotare sul registro degli acquisti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25 l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale; e prima di tale registrazione, doveva indicare sulla scheda il numero dei chilometri rilevato, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo di misurazione esistente nel veicolo (o, in mancanza, da dispositivo analogo);

25. come già osservato da questa Corte, “è evidente che anche la tempestiva indicazione chilometrica è essenziale, perchè è richiesta a fini antielusivi, in funzione di una valutazione di congruità e, quindi, di inerenza ed effettività del costo: la suddetta indicazione, perciò, non è surrogabile da altri documenti (in considerazione, ripetesi, della indicata finalità antielusiva) e la sua omissione non consente nè la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito nè la detrazione dell’IVA” (Cass. 26/11/2014, n. 25122, Cass. 30/11/2016, n. 24409, Cass. 19/10/2018, n. 26448);

26. pertanto, sotto questo profilo la sentenza è erronea;

27. quanto al nono motivo, l’omessa pronuncia denunciata dall’Agenzia ricorrente effettivamente ricorre;

28. a fronte di specifiche doglianze, contenute nell’atto di appello dell’Agenzia e debitamente trascritte nel ricorso per cassazione, relative all’assenza di prova circa l’esistenza di documentazione idonea a suffragare l’esistenza delle spese incrementative, riportate poi come quote di ammortamento, nonchè alla indeducibilità dei costi di manutenzione per beni detenuti in affitto, la CTR non si è in alcun modo pronunciata;

29. ne scaturisce la sussistenza del vizio denunciato;

30. nè vale replicare, come fa la società contribuente nel controricorso, che la CTR avrebbe preso in considerazione le spese incrementative unitamente alla valutazione, effettivamente compiuta, dei costi di ricerca e sviluppo; si tratta infatti di voci diverse, senza che, dalla sentenza impugnata, sia possibile trarre argomenti nel senso voluto dalla controricorrente, se non altro in quanto la CTR espressamente indica la cifra relativa ai costi di ricerca e sviluppo (L. 485.940.000) che risulta separata e diversa da quella relativa alle quote di ammortamento;

31. il ricorso va in conclusione accolto limitatamente al sesto e al nono motivo;

32. la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

PQM

La Corte dichiara fondato il sesto e il nono motivo di ricorso, inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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