Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12406 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36869-2018 proposto da:

C.V., CA.AU., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CHIUSOLO VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 25325/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata in data 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2009 M.E. convenne in giudizio i coniugi C.V. e Ca.Au., chiedendo di accertare e dichiarare che, con scrittura privata in data 14 maggio 2009, sottoscritta tra il M. e la Ca., le parti avevano stabilito in Euro 210.000,00 il prezzo di compravendita di un appartamento di proprietà dell’attore e che i convenuti si erano resi gravemente inadempienti rispetto all’obbligo di versare il residuo prezzo di Euro 150.000,00. L’attore chiese anche la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra quanto versato e quanto pattuito per la compravendita citata e, in subordine, la risoluzione del contratto oggetto dell’atto pubblico del 15 maggio 2009, così come integrato dalla scrittura in pari data, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del dedotto inadempimento.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 526/2014, accolse la domanda, dichiarò risolto per inadempimento della parte acquirente il contratto di compravendita del 14 maggio 2009 e condannò la Ca. al risarcimento dei danni, determinati in Euro 42.000,00.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4488 del 12 novembre 2014, dichiarò improcedibile l’appello proposto dai coniugi C.- Ca. stante la mancata presentazione degli appellanti ex art. 348 c.p.c. alle udienze fissate e non essendo stato possibile effettuare ai predetti la comunicazione di rinvio ai sensi della norma citata sia a mezzo pec che a mezzo fax, non risultando presente la prima e risultando inattivo il secondo.

Avverso tale decisione Ch.Vi. e Ca.Au. proposero ricorso per cassazione, cui si oppose con controricorso M.E..

Questa Corte, con ordinanza n. 23959/2017, depositata il 12 ottobre 2017, dichiarò inammissibile il ricorso provvedendo sulle spese.

Avverso tale decisione Ca.Au. e Ch.Vi. proposero ricorso per revocazione che, con ordinanza n. 25325/18, depositata in data 11 ottobre 2018, questa Corte dichiarò inammissibile, perchè notificato esclusivamente al Presidente della Terza Sezione Civile e al Giudice estensore e non alla controparte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento del quale era stata chiesta la revocazione.

Ca.Au. e Ch.Vi. hanno proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 25325/18 sopra menzionata.

L’intimato M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che è pervenuta presso questa Corte, in data 21 gennaio 2020 (v. busta A.R. indirizzata al Presidente di questa Sezione, con timbro di ricezione), un’istanza dell’avv. C., quale procuratore di sè stesso e della moglie Ca.Au., volta ad ottenere un rinvio della decisione sul ricorso in scrutinio in questa sede.

Tale istanza non può neppure essere esaminata, già solo in quanto pervenuta, all’evidenza, solo in data successiva all’adunanza camerale fissata per la trattazione del presente ricorso e regolarmente tenutasi.

2. Parimenti va dichiarata inammissibile la produzione documentale inviata a questa Corte a mezzo posta, tale modalità essendo espressamente prevista per il solo ricorso e controricorso.

3. Osserva il Collegio che non risulta depositato l’A.R. relativo al procedimento notificatorio del predetto ricorso nei confronti di M.E. a mezzo posta, peraltro con raccomandata spedita presso il difensore dello stesso costituito nel giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 23959/2017 (nel giudizio di revocazione avverso tale provvedimento il M. non aveva svolto attività difensiva nè gli era stato notificato il ricorso per revocazione).

Pertanto non vi è prova che si sia perfezionato il procedimento notificatorio del ricorso nei confronti della sola parte intimata, con conseguente inammissibilità dei ricorso, sotto tale profilo (Cass., sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627, Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass., ord., 12/12/2017, n. 29823; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18361; Cass. 22/11/2018, n. 30180; Cass., ord., 19/09/2019, n. 23422).

4. Rileva, inoltre, il Collegio che, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., “non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione” e che il medesimo articolo del codice di rito prevede, al comma 2, che contro tale sentenza “sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2, (Cass., ord., 18 ottobre 2016, n. 21019).

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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