Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12406 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Mangini Giancarlo e Malta Computer s.r.l. , in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Vittorio

Locchi 6, presso lo studio dell’avv. Pizzi Giancarlo, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 114/2008/20 depositata il 17/9/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FUCCI Costantino;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Mangini Giancarlo e Malta Computer s.r.l, contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza della CTP di Roma n. 669/17/2001 che aveva respinto il ricorso di Mangini Giancarlo e Malta Computer s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro. La CTR motivava la propria decisione sul rilievo della “omessa specifica impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata e, in special modo, di quella relativa al difetto di prova delle ragioni dai contribuenti fatte valere”. La CTR riteneva comunque infondato il ricorso nel merito. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assumono i ricorrenti la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR erroneamente non avrebbe adeguato la propria decisione alle sentenze con le quali erano stati accolti gli appelli dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento.

Il ricorso è inammissibile. Come sopra esposto la CTR ha dichiarato la inammissibilità dell’appello “per omessa specifica impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata e, in special modo, di quella relativa al difetto di prova delle ragioni dai contribuenti fatte valere”, ritenendo, successivamente l’appello infondato anche nel merito. Orbene,nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (Sez. 3, Sentenza n. 24540 dei 20/11/2009). La idoneità della declaratoria di inammissibilità a sorreggere la decisione – inammissibilità richiamata anche nel dispositivo – e la mancata impugnativa della stessa comporta la inammissibilità della presente impugnazione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.00,00, oltre accessori di legge, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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