Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12405 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017), n. 12405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5121-2016 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLO
SABATINI n. 150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GAGLIARDI;
– ricorrente –
Contro
F.F., S.G. elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DORA N 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO
MARTORANO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE ANGELO
MARENNA, BIAGIO MOLITIERNO;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. R.G. 5999/2014 del TRIBUNALE di
BENEVENTO, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Il Tribunale di Benevento rigettava il reclamo proposto da F.G. nei confronti di F.F. e S.G. avverso il provvedimento pronunciato all’esito del ricorso presentato da F.G., il quale chiedeva di determinare le modalità di attuazione del provvedimento di reintegra nel possesso, assumendo che il reclamo era palesemente infondato poichè, a seguito di una C.T.U., era ben chiaro al reclamante quale fosse il passaggio da lui ostruito.
Avverso l’ordinanza resa nel procedimento di reclamo F.G. proponeva ricorso per cassazione eccependo con un unico motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 669 – duodecies c.p.c., nonchè omissione, insufficienza e carenza della motivazione, perchè il Tribunale di Benevento avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda del reclamante di determinare le concrete modalità esecutive dell’obbligo di fare scaturente dal provvedimento di reintegra nel possesso.
Atteso che:
prima ancora di entrare nel merito delle censure proposte nell’impugnazione di cui in epigrafe, va affrontata la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso un provvedimento reso in sede di reclamo contro un provvedimento disposto a seguito di ricorso per ottenere dal giudice del cautelare determinazioni circa le modalità di attuazione del suo provvedimento.
Ritenuto che l’esecuzione del provvedimento d’urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell’art. 669 duodecies c.p.c., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell’art. 669 quaterdecies codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento… (così Cass. Sez. 3, n. 7365/2015; Sez. 3 n.481/2003), con la conseguenza che il reclamo avverso quel provvedimento va disciplinato dall’art. 669 terdecies codice di rito, che prevede espressamente la non impugnabilità dell’ordinanza emessa in quella sede.
Ribadito poi che l’ordinanza che decide il reclamo sollevato ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. possiede i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri dell’ordinanza cautelare reclamata, essendo l’impugnazione de qua funzionale unicamente all’eventuale sostituzione della decisione di concessione o di rigetto della misura cautelare invocata.
Tutto ciò premesso, sembra dunque opportuno applicare l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale il ricorso per cassazione è proponibile (eventualmente anche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7) avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi abbiano carattere definitivo e decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Da ciò può quindi dedursi, a contrario, l’inammissibilità del ricorso avverso le ordinante adottate dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria, in quanto provvedimenti giurisdizionali a carattere strumentale ed interinale (Cass.; Ord. 6-2, n.3629/2014; Cass., 30-07-2007, n 16849; Cass., SS.UU., 08-06-2007, n 13396; Cass., 22-02-2006, n 3919; Cass., 31-08-2005, n 17561; Cass., 20-08- 2004, n 16325; Cass., SS.UU, ord. 23-01-2004, n 1245; Cass., 03-12- 2003, n 18478; Cass., 05-05-2003, n 6752; Cass., 09-05-2002, n 6672).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile e che va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui 200 per compensi, oltre accessori.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Provvedimento redatto con la collaborazione dell’assistente di studio dott. M.G..
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017