Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12405 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.B., elett.te dom.to in Modena alla Via Emilia

Centro 283, presso lo studio dell’avv. AIMI Enrico, dal quale è

rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Castelnuovo Rangone, in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Denza 20, presso lo studio

dell’avv. DEL FEDERICO Lorenzo, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagnan. 17/2009/5 depositata il 16/2/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FUCCI Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da F.B. contro Comune di Castelnuovo Rangone, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Modena n. 38/7/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 11364 IC1 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Castelnuovo Rangone. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 4/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La F. ha depositato atto di transazione sopravvenuta tra le parti. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

La sopravvenuta transazione comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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