Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12404 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 39/02/07, depositata l’11 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 39/02/07, depositata l’11 giugno 2007, con la quale, accogliendo parzialmente l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a B. G., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

Il contribuente non si è costituito.

2. Con l’unico motivo si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP e del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 e si chiede a questa Corte se la disponibilità di uno studio medico (pacifica in causa), rispondente ai requisiti di cui al citato art. 22, cioè dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, costituisca indice di autonoma organizzazione del medico generico convenzionato con il SSN e, pertanto, assuma rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’IRAP. 3. Il ricorso appare manifestamente infondato.

L’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), richiamato dalla ricorrente, dopo aver affermato che lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo, prevede che ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (….), ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata (comma 1), che detto studio deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate (comma 2), e, infine, che detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati (comma 3).

Ciò posto, a prescindere dalla questione generale della rilevanza del possesso di uno studio da parte di un professionista ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione e quindi dell’assoggettamento all’IRAP, sembra evidente che, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità dello studio, dotato delle caratteristiche e delle attrezzature indicate nella norma citata, ed in assenza di personale dipendente, rientri nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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