Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12404 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5103-2016 proposto da:

COMUNE DI TERNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GENNAIU;

– ricorrente –

contro

IL CONTE SRL, in persona dell’Amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERENELLA CAFFARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2015 del TRIBUNALE DI TERNI, depositata il

18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il Tribunale di Terni rigettava l’appello proposto dal Comune di Terni nei confronti della società Il Conte a r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terni che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi presentati dalla suddetta società per ottenere l’annullamento dei verbali di violazioni del codice della strada ascritte alla società Il Conte per il transito non autorizzato in Z.T.L..

Il Tribunale di Terni confermava l’accertamento circa l’errore incolpevole dell’autore dell’illecito sul fatto di essere legittimamente autorizzato al transito, circostanza che escludeva per le contestate violazioni al C.d.S la responsabilità per errore sul fatto, sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Avverso la suddetta decisione il Comune di Terni proponeva ricorso per cassazione formulando un unico motivo, illustrato da memoria. Resisteva la società Il Conte a r.l. con apposito controricorso.

Atteso che:

il Comune di Terni con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 in quanto il giudice di appello avrebbe mal interpretato la norma citata, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiederebbe ai fini della sussistenza dell’errore sulla liceità della condotta, un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della detta liceità;

Rilevato che questa Corte ha in più occasioni precisato i seguenti principi di diritto, secondo cui: Poichè ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 per integrare l’elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l’errore sulla liceità del fatto (anche derivante da una situazione di psicologica ignoranza del precetto, secondo il principio enunciato in materia penale dalla sentenza costituzionale n. 363 del 1988) comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni – solo quando risulti incolpevole e cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, salvo il controllo in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (cosi Sez. L, n. 911 del 02/02/1996, Rv. 495686; si veda anche Sez. 2, 29/09/2009, n.20866), principi ulteriormente ribaditi e sottolineati da Cass. 16320/2010 e 18171/2016 in ordine alla necessità che deve trattarsi di errore incolpevole non riferibile all’autore;

che la stessa Corte Costituzionale ha precisato con sentenza 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”, come non può ritenersi nela specie trattandosi di esercente qualificato (Cass. n.20776/04; 911/96; 1873/95; 3693/94; 8189/92).

Rilevato altresì che il Tribunale di Terni ha erroneamente motivato in ordine alle ragioni che giustificavano, anche in termini di putatività, l’errore da parte del legale rappresentante della società Il Conte s.r.l. sul fatto di essere legittimamente autorizzato al transito in Z.T.L., in particolare ravvisando nell’errata comunicazione da parte della moglie del numero di targa del veicolo per la quale veniva chiesta l’autorizzazione de qua, la causa del successivo errore incolpevole dell’autore dell’illecito, il quale perciò circolava con un veicolo che in realtà non era stato oggetto del permesso rilasciato, non considerando che trattavasi di errore non incolpevole riferibile alla negligenza della parte;

che tale negligenza consisteva nell’aver fornito al Comune un numero di targa errato e aver omesso ogni successivo controllo;

ritenuto che omettendo tali considerazioni il tribunale ha sussunto la fattispecie in un’ipotesi normativa non configurabile nei fatti narrati.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Terni, altro magistrato, anche per spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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