Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12403 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13604-2019 R.G. proposto da:

BANCA IFIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Libia, n. 4, presso lo

studio dell’avvocato Alessandro Galiena, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Leopoldo Conti;

– ricorrente –

contro

S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

S.D., rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo

Aliperti, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1350/8/2018

del Tribunale di Napoli Nord, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore D’Arrigo Cosimo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto procuratore generale Dott. Cardino Alberto che ha chiesto

che il regolamento di competenza sia dichiarato inammissibile.

Fatto

RITENUTO

La S. s.r.l. e S.D. ricorrevano innanzi al Tribunale di Napoli Nord per richiedere, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la cancellazione del nominativo del S. dall’archivio della Centrale d’allarme interbancaria, ove era stato segnalato dalla Banca IFIS s.p.a., nonchè la riduzione dell’iscrizione ipotecaria effettuata da quest’ultima. L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in via cautelare, evidenziando che tutti i contratti da cui traeva origine il debito inadempiuto, per il quale era stata effettuata la segnalazione alla CAI, contenevano una clausola che assegnava la competenza esclusiva per ogni controversia al foro di Venezia.

Il Tribunale, disattesa l’eccezione preliminare di incompetenza, accoglieva solo in parte la domanda cautelare.

Avverso tale provvedimento la Banca IFIS s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

La S. s.r.l. e S.D. hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c..

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come riportate in epigrafe. La Banca IFIS s.p.a. ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto il provvedimento avverso il quale è stato proposto ha natura cautelare. Infatti, in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013, Rv. 627257 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009, Rv. 608985 – 01)

In particolare, l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena (Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010, Rv. 611615 – 01). Ne consegue che il giudizio di merito instaurato all’esito della fase cautelare ante causam, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorchè diverso da quello della cautela. Anzi, questa rappresenta la corretta via processuale per dedurre, in un giudizio a cognizione piena, la questione della competenza territoriale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

Sussistono, infine, i presupposti perchè la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essa ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere la tesi proposta, in presenza di un risalente e consolidato orientamento di questa Corte di segno opposto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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