Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12403 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
T.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di
Trento n. 36/01/08, depositata il 23 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 36/01/08, depositata il 23 aprile 2008 e notificata il 20 maggio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a T.M.C., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2005: in particolare, il giudice a quo ha affermato che la contribuente svolge l’attivita’ con l’impiego di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile (scrivania, computer, lettino, armadio) e non si avvale di dipendenti fissi.
La contribuente non si e’ costituita.
2. Con i primi due motivi di ricorso, si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP ed il vizio di motivazione e si pone a questa Corte la questione se la disponibilita’ di uno studio medico, rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 cioe’ dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, costituisca indice di autonoma organizzazione del medico generico convenzionato con il SSN e, pertanto, assuma rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’IRAP. Le censure appaiono manifestamente infondate.
L’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270), richiamato dalla ricorrente, dopo aver affermato che lo studio del medico di assistenza primaria e’ considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo, prevede che ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria (….), ciascun medico deve avere la disponibilita’ di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attivita’ convenzionata (comma 1), che detto studio deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate (comma 2), e, infine, che detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati (comma 3).
Cio’ posto, a prescindere dalla questione generale della rilevanza del possesso di uno studio da parte di un professionista ai fini della configurabilita’ dell’autonoma organizzazione e quindi dell’assoggettamento all’IRAP, sembra evidente che, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilita’ dello studio, dotato delle caratteristiche e delle attrezzature indicate nella norma citata, ed in assenza di personale dipendente, rientri nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ professionale, attesa l’obbligatorieta’ di tale disponibilita’ ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.
3. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso – con il quale si pone il quesito se il contribuente che – entro il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis – ometta di presentare una dichiarazione rettificativa di una dichiarazione dell’IRAP precedentemente presentata, ovvero che ometta di presentare una istanza di rimborso dell’IRAP indebitamente versata sulla base della precedente erronea dichiarazione dell’IRAP, sia da ritenere decaduto dalla possibilita’ di chiedere il suddetto rimborso – appare inammissibile, poiche’ la possibilita’ di eccepire per la prima volta in sede di legittimita’ la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso e’ condizionata alla circostanza, nella specie non ricorrente, che gli elementi temporali di riferimento risultino dalla sentenza impugnata (Cass. nn. 8466 del 2000, 14297 del 2003, 24226 del 2004, 646 del 2006).
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo ed inammissibilita’ del terzo.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010