Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12403 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4654-2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO SQUARCINI;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1416/2015 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

La Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.A. contro B.S. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condannare la condanna del convenuto B. al pagamento della somma di Euro 304.709,56, oltre rivalutazione ed interessi. La Corte territoriale condannava l’appellante D. a rifondere al B. le spese del secondo grado che liquidava “in complessivi Euro 3.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”, facendo a tal fine generico richiamo ai parametri ed ai criteri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione B.S. svolgendo un unico motivo (senza tuttavia precisare il punto dell’art. 360 c.p.c.), con cui eccepisce l’errore di diritto incorso dai giudici di appello che avrebbero violato il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 4, il quale prevede l’obbligo per l’autorità giudiziaria di contenere la liquidazione delle spese di lite entro i limiti del massimo e del minimo stabiliti dal decreto ministeriale di fissazione delle tariffe forensi, individuabile nel citato D.M. n. 55 del 2014, fatta salva la possibilità di liquidare importi superiori al massimo o inferiori al minimo con una decisione motivata.

Atteso che:

il ricorrente ha precisato che il valore della causa era di Euro 304.709,56 – di cui 270.000 per domanda risarcitoria e il resto per domanda di restituzione della somma versata per l’acquisto di un immobile -.

che pertanto la liquidazione doveva essere parametrata allo scaglione più alto dei compensi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014;

che ha quindi evidenziato che a fronte di una dettagliata nota spese che prevedeva un totale complessivo di Euro 19.160,00 oltre accessori di legge, in conformità a quanto previsto dallo scaglione di riferimento, la Corte d’Appello aveva invece inopinatamente liquidato solo l’importo di Euro 3.500,00, senza motivare e neppure distinguere le varie fasi.

Rilevato che questa Corte ha precisato che: “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24.” (così Sez. 3, n. 20604 del 14/10/2015, Rv. 637583);

che il ricorso in applicazione di tale principio va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, dovendo il giudice di merito valutare l’adeguatezza della liquidazione in relazione all’andamento e ai valori controversi nella causa.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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