Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12403 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERSICO Mariaida – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VALIUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Datalogic s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, clett.te

dom.to in Roma, alla Via Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. DEL

FEDERICO Lorenzo e Laura Rosa, dai quali è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente in revocazione –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Datalogic s.p.a. ricorre per la revocazione della Ordinanza di questa Corte n. 2546 del 30/1/2009 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla stessa società nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 53/3/2006, avente ad oggetto il diniego di esenzione Ilor richiesta, ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per gli interventi industriali nel Mezzogiorno.

Il ricorso proposto dalla società si articola in unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume che la ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di fatto; la decisione, in particolare, sarebbe fondata, seppure in parte, sull’esistenza di fatti che invece vengono esclusi dagli atti e documenti di causa.

La censura è inammissibile. L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione deve rivestire i caratteri dell’essenzialità e della decisività. Orbene, nel caso in esame, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso “in quanto non rispetta i requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c…”, nonchè – per la inidoneità del quesito di diritto;

ed eguale giudizio di inammissibilità è stato espresso con riferimento al secondo motivo.

La ulteriore valutazione di infondatezza, nel merito, dei motivi del ricorso per cassazione, non esclude che le ragioni di inammissibilità siano sufficienti a sorreggere la ordinanza; deve pertanto escludersi che l’assunto errore di fatto possa rivestire, nella specie, carattere di decisività ai fini della statuizione adottata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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