Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12402 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6252-2019 R.G. proposto da:

MARICOLTURA MATTINATESE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Roma, Via

Tagliamento, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Anselmo Barone;

– ricorrente –

contro

ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio dell’avvocato

Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ruggero Barile;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 39836/2018 del Tribunale di Milano,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Arrigo

Cosimo.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento

di competenza.

Fatto

RITENUTO

La Maricoltura Mattinatese soc. coop. a r.l. ha convenuto in giudizio la Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 152.682,91 in favore della società opposta. La società attrice ha, fra l’altro, contestato la competenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Bari, invocando il foro convenzionale indicato nell’art. 7 delle condizioni generali di garanzia allegate alla polizza fideiussoria in forza della quale l’Elba Assicurazioni s.p.a. si era surrogata nell’obbligo di restituzione di un finanziamento erogato dalla Regione Puglia.

La Elba Assicurazioni s.p.a. si è costituita in giudizio, deducendo – per quanto qui di interesse – che l’azione di rivalsa esercitata in sede era del tutto autonoma rispetto alle vicende del rapporto principale garantito.

All’esito dell’udienza del 15 gennaio 2019, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Maricoltura Mattinatese s.c.ar.l. ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, per il prosieguo della causa.

Avverso tale ordinanza la Maricoltura Mattinatese s.c.ar.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. La Elba Assicurazioni s.p.a. ha depositato, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., una memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto rivolto avverso un provvedimento che non contiene alcuna determinazione definitiva in tema di competenza.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma, (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020, Rv. 656642 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5354 del 07/03/2018, Rv. 648235 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017, Rv. 644625 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01).

Tali ordinanze, infatti, non rispondono allo schema legale del provvedimento decisorio in tema di competenza, non sono “normativamente” decisorie nè, diversamente da quelle declinatorie, implicano necessariamente che il giudice si spogli in via definitiva della questione. Si tratta, piuttosto, di provvedimenti meramente ordinatori, sottratti al regime di stabilità di cui all’art. 177 c.p.c., comma 3, e quindi sempre revocabili e modificabili dal giudice che le ha emessi.

Nel caso di specie deve escludersi che il Tribunale abbia inteso pronunciarsi definitivamente sulla questione di competenza, come risulta considerando che le parti non sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni, alle stesse non è stato assegnato alcun termine per lo scambio di scritti difensivi conclusivi, non è stata fissata l’udienza per la discussione orale e non è stata disposta alcuna formale assunzione della causa in decisione.

Al contrario, con l’ordinanza impugnata il giudice di merito si è espressamente riservata ogni più opportuna decisione sul contenuto delle memorie che depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, così evidenziando come il rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Maricoltura Mattinatese s.c.ar.l. non possieda affatto i caratteri della definitività, sicche non ricorre l’ipotesi eccezionale individuata dalla decisione delle sezioni unite sopra citata , al contrario di quanto sostiene la memoria.

Pertanto, i ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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