Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12402 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BABYMARK di Campanelli Marcello & C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 31/13/06, depositata il 27 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 31/13/06, depositata il 27 aprile 2006, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto della Babymark di Campanelli Marcello & C. s.a.s, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001, preliminarmente rilevando, quanto alla eccezione di tacita rinuncia per effetto di intervenuta sanatoria, che la stessa oltre che infondata e’ tardiva e pertanto non puo’ trovare accoglimento.

La societa’ contribuente non si e’ costituita.

2. I primi due motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, la nullita’ per assenza di motivazione della citata statuizione relativa all’eccezione di rinuncia tacita al rimborso per effetto della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 e la violazione di quest’ultima norma e dei suoi effetti preclusivi del diritto al rimborso, appaiono inammissibili, in base alla considerazione che il giudice a quo ha fondato anche (e soprattutto) la pronuncia censurata sul rilievo della tardivita’ dell’eccezione, con evidente (anche se implicito) riferimento al fatto che l’eccezione era stata formulata dall’Ufficio per la prima volta in appello, e tale profilo non e’ oggetto di specifica censura.

3. Appare invece manifestamente fondato il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo dei soggetti passivi, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, l’attivita’ esercitata dalle societa’ (…) costituisce in ogni caso presupposto di imposta, della quale sono pertanto soggetti passivi, fra l’altro, le societa’ in accomandita semplice (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. b).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del terzo motivo ed inammissibilita’ del primo e del secondo.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili il primo e il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca di instaurazione della controversia, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA