Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12402 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14877/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 80/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BARI – Sezione Staccata di TARANTO del 13.6.08, depositata il
05/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO
GAETA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.R. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per imposta di registro. Ha motivato la decisione ritenendo che obbligata al pagamento dell’imposta complementare di registro di un atto, con il quale il C. e quattro suoi fratelli conferivano dei beni ad una società, fosse quest’ultima mentre i conferenti ed il notaio erano solo garanti Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, non si è costituito il contribuente.
Con l’unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 10 e 57, la ricorrente deduce che obbligati principali sono le parti contraenti e tra essi il contribuente.
Il motivo è fondato.
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, stabilisce che, oltre al pubblico ufficiale che ha rogato l’atto ed al soggetto che ne ha chiesto la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento le parti contraenti e tra essi vi è la contribuente che ha proposto il ricorso introduttivo”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, motivi di equità consigliano di compensare le spese del gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011