Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12401 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36161-2018 R.G. proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico, n.

7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso

unitamente all’avvocato Laura Totino;

– ricorrente –

contro

D.N.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7579/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 29/11/2018,

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

L.P. ha proposto opposizione avverso un atto di precetto notificatogli da D.N.E.. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione e la Corte d’appello ha rigettato il gravame.

Avverso tale decisione il L. ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il L. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente va rilevato che la parte intimata ha depositata una memoria di costituzione. Tale costituzione è irrituale e priva di effetti. Infatti, l’art. 370 c.p.c. prevede, quale unica modalità di tramite la quale colui contro il quale è proposto il ricorso può contraddire, la notificazione e il successivo deposito in cancelleria di un controricorso che abbia con gli stessi requisiti di forma e di sostanza del ricorso (artt. 365 e 366 c.p.c.), in quanto compatibili.

Nondimeno, deve essere rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’esposizione dei fatti processuali è del tutto carente.

Il requisito di validità del contenuto e della forma del ricorso richiesto dalla norma appena citata deve consistere in un’esposizione che garantisca alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01).

La prescrizione del requisito, quindi, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale alla conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente ha totalmente sottaciuto l’illustrazione dei motivi dell’opposizione, del tenore della sentenza di primo grado, dei motivi di appello e delle ragioni della decisione impugnata. Tali omissioni rendono impossibile verificare quale fosse l’iniziale thema decidendum e quale l’ampiezza dell’effetto devolutivo dell’appello. Conseguentemente, a questa Corte resta preclusa la possibilità di constatare se le censure articolate nel ricorso siano nuove (e quindi inammissibili) o rientrino nell’ambito originario della lite, se esse incontrino o meno lo sbarramento del giudicato interno formatosi sui capi della decisione di primo grado non impugnati e se, nel loro complesso, esse siano coerenti con la motivazione della sentenza impugnata e valgano a scalfirla.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.(NDR:originale non comprensibile)

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la parte intimata non si è regolarmente costituita.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA