Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12401 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 17/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23631-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA

27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

P.F., INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CARONCINI 58, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO PIRARI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 247/2014 del TRIBUNALE di LANUSEI, depositata

il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che M.M. ha proposto il 30 ottobre 2014 ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 247/2014 del tribunale di Lanusei, resa il 30/04/2014;

che l’intimato avv. P. ha resistito con controricorso e controricorso incidentale condizionato;

che alle parti è stata comunicata, ai sensi del novellato artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c. (cfr L. n. 197 del 2916, art. 1 – conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 168 del 2016), proposta del relatore in cui è stata prospettata la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè, trattandosi di decisione esclusivamente sulla competenza, avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento necessario di competenza;

che parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso;

che parte resistente ha respinto la richiesta di compensazione delle spese contenuta nella dichiarazione di rinuncia e ha chiesto la liquidazione in proprio favore;

ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del processo, anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass.3971/2015; SU 7378/13; 9857/11);

rilevato che si deve far luogo a emissione di ordinanza, come disposto dagli artt. 390 e 391 c.p.c. anch’essi novellati dalla legge 197/2016, peraltro in conformità alla giurisprudenza consolidatasi (SU 19051/2010; Cass. 14922 del 16/07/2015);

ritenuto che l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso principale fa venir meno il dovere di pronunciare sul ricorso incidentale, che era condizionato all’accoglimento del principale;

ritenuto quanto alla liquidazione delle spese di lite in favore di parte resistente si provvede in dispositivo in relazione al valore controverso;

ritenuto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. (Cass. 19560/15);

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 600 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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