Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12401 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 16/06/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26572/2013 proposto da:

C.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1625/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Avv. C.I. convenne in giudizio il Ministero della giustizia per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria onorabilità professionale per l’effetto della fuorviante pubblicazione contemporanea, su due quotidiani locali, di notizie in ordine ad una azione popolare proposta dallo stesso avvocato. Esplicitò di aver intentato una “azione erariale popolare”, uti civis, chiedendo che la Corte dei conti accertasse a chi fosse addebitabile l’erronea individuazione del palazzo da sottoporre a perizia, in riferimento ad un procedimento penale nel quale un perito aveva accertato la sproporzione del prezzo pagato dalla Regione rispetto a quello di mercato, sottoponendo erroneamente a perizia un palazzo diverso da quello venduto. Dedusse che, invece, i giornali locali avevano, con grande evidenza, dato la notizia che l’avvocato aveva denunciato la Procura della Repubblica alla Procura della Corte dei conti per spreco di denaro nel pagamento di una perizia per un processo poi archiviato.

Assunse che la pubblicazione era riconducibile alla diffusione di notizie alla stampa da parte di soggetti, facenti parte della Procura erariale o della Procura penale, che, quali dipendenti pubblici, ne erano venuti a conoscenza in ragione del proprio ufficio e le avevano utilizzate a fini privati.

Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte di appello di Venezia rigettò l’impugnazione. Respinse, inoltre, il gravame relativo alla condanna alle spese in favore della Avvocatura della Stato, avendo la condanna seguito il principio della soccombenza; dichiarò manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2009, art. 43, di modifica del R.D. n. 1611 del 1933, art. 21, regolando tale disposizione unicamente il riparto delle spese all’interno dell’Avvocatura dello Stato (sentenza del 5 luglio 2013).

2.Avverso la suddetta sentenza, l’Avv. C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, esplicati da memorie, e ripropone, in via subordinata al mancato accoglimento del ricorso, la suddetta questione di legittimità costituzionale.

Si difende con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ priva di pregio l’eccezione dell’Avvocatura generale che sostiene la non invocabilità dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato nel 2012, nel caso di doppia conforme nel giudizio di merito.

La Corte ha di recente statuito che “La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012″ (Cass. n. 26860 del 2014).

Pertanto, la disciplina invocata dall’Avvocatura è applicabile nell’ipotesi di impugnazione di appello proposta a partire dall’11 settembre 2012. Mentre, nella specie, come risulta dal numerazione del registro generale del procedimento di appello, lo stesso ha avuto inizio nel 2011.

1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che non vi è alcuna condizione per la rimessione dalla causa al Primo Presidente, ai fini della trattazione da parte delle Sezioni Unite, come emergerà dalla trattazione dei motivi di censura che sono inammissibili.

2. La Corte di merito ha posto al fondo del rigetto dell’impugnazione l’argomento della mancanza di prova in ordine alla attribuibilità della divulgazione della notizia a dipendenti del Ministero della Giustizia, non appartenenti alla magistratura, assunta come appresa in ragione del proprio ufficio. Al di là del riferimento anche alla mancanza della espressa identificazione del dipendente, che ne costituisce solo una esplicitazione, la Corte di merito ha sostenuto che l’attore non ha fornito la prova che un dipendente, non magistrato, del Ministero della Giustizia avesse divulgato alla stampa la notizia della azione proposta, essendosi limitato ad affermare che la notizia era stata certamente diffusa dalla Procura erariale o dalla Procura penale.

2.1. Tale argomentazione centrale è censurata con il secondo motivo di ricorso, quale omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella parte esplicativa, premessi i nuovi confini della norma citata per effetto della novella operata dal legislatore del 2012, ed applicabile ratione temporis, il ricorrente sostiene che, invece, è stata fornita la prova necessaria che la diffusione sia avvenuta ad opera di un funzionario delle due procure e che questa sarebbe costituita da una serie di presunzioni concludenti, non smentite da circostanze incompatibili, idonee a supportare il decisum a norma dell’art. 2729 c.c..

A sostegno afferma di aver sempre sostenuto: che la denuncia era stata notificata ad entrambe le Procure; che l’illecito è costituito dalla divulgazione; che la divulgazione non può che essere avvenuta in simultaneità atteso che i due giornali la pubblicarono nello stesso giorno; che in quel giorno solo i funzionari di una delle Procure (penale e erariale) ne erano a conoscenza; che l’illecito è nella falsità dell’oggetto; che esisteva un movente per la divulgazione della notizia falsa; che, dunque, il propagatore non poteva non essere stato uno “interno al Palazzo”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Nel motivo resta indistinto il vizio di omesso esame di un fatto controverso e il vizio di violazione di legge per non aver fatto corretto uso della norma che disciplina la presunzione, art. 2729 c.c.; non sono pertanto chiari i diversi confini del sindacato della corte di legittimità. Tale profilo di inammissibilità è assorbente.

Peraltro, la Corte di merito ha motivato sul punto, affermando che “…l’attore si è limitato” ad affermare che la notizia era stata certamente diffusa dalla Procura erariale o dalla Procura penale”.

All’evidenza, ha ritenuto le allegazioni attoree non idonee a ricondurre la divulgazione a un dipendente del Ministero della giustizia e, quindi, della Procura penale. D’altra parte, lo stesso ricorrente adduce che ad essere a conoscenza della notizia erano anche i dipendenti della Procura erariale, e, quindi, non del Ministero della giustizia ma della Presidenza del Consiglio. D’altra parte, dal solo invio del documento a due soggetti pubblici non può desumersi che siano stati gli unici a conoscerli, con conseguente non univocità nella riconduzione del fatto noto a quello ignoto di chi aveva provveduto alla divulgazione.

3. Restata non censurata, per effetto della inammissibilità del secondo motivo di ricorso, l’argomentazione centrale della mancanza di prova in ordine alla attribuibilità della divulgazione della notizia, appresa in ragione del proprio ufficio, a dipendenti del Ministero della Giustizia, non appartenenti alla magistratura, restano assorbite le censure avanzate con il primo motivo, sotto entrambi i profili.

Queste concernono le diversi questioni, logicamente successive: a) se possa richiedersi il danno alla P.A., cui la condotta del dipendente sia astrattamente riferibile, senza la preventiva individuazione nominativa del dipendente, convenendo in giudizio solo l’amministrazione; b) se possa convenirsi in giudizio utilmente una amministrazione diversa.

Infatti, il ricorrente si duole della ritenuta necessità della preventiva individuazione del dipendente responsabile per poter convenire in giudizio la P.A. per comportamento contrario ai doveri dell’ufficio cui il dipendente è preposto, e invoca la violazione di numerose norme di legge (art. 28 Cost., in relazione: del R.D. n. 1214 del 1934, art. 54, sulla responsabilità erariale; artt. 2043, 1292 e 1293 c.c., sulla responsabilità civile; art. 30 coma 3, Codice del processo amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010, sulla responsabilità della P.A. (primo profilo del primo motivo).

Trasferisce poi la censura sotto il profilo della legittimazione sostanziale del soggetto convenuto, invocando la violazione degli artt. 3 e 28 Cost., in relazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) e della L. n. 260 del 1958, art. 4 (secondo profilo del primo motivo).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. L’eccezione di illegittimità costituzionale del R.D. n. 1611 del 1933, art. 21, come successivamente modificato, da ultimo con la L. n. 69 del 2009, che disciplina la ripartizione tra i funzionari dell’Avvocatura di quanto pagato dal soccombente allo Stato, proposta in via subordinata al mancato accoglimento del ricorso, viene prospettata in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost..

5.1. L’eccezione è inammissibile per difetto di interesse.

Se pure venisse ritenuta non manifestamente infondata e fosse accolta dal giudice delle leggi, l’accoglimento non inciderebbe sull’importo delle spese dovute dal soccombente all’Avvocatura, regolando tale disposizione unicamente il riparto delle spese all’interno dell’Avvocatura dello Stato.

5.2. Dalla parte esplicativa dell’eccezione sembra potersi ricavare, anche, la prospettazione della stessa questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., per essere la liquidazione delle spese di soccombenza “solitamente” effettuata mediante l’applicazione della tariffa del libero foro. Tanto, secondo l’assunto del ricorrente, costituirebbe una grave stortura, atteso che le tariffe del libero foro tengono conto di professioni svolte secondo regole imprenditoriali che comportano spese, mentre gli Avvocati dello Stato sono dipendenti che svolgono un ufficio pubblico; con la conseguenza di trattare in modo uguale situazioni diseguali.

5.2.1. Sotto tale profilo l’eccezione di illegittimità costituzionale è inammissibile per genericità. Il ricorrente, si limita a presuppore l’integrale applicazione delle tariffe del libero foro; applicazione che dice “solitamente effettuata”, senza alcuna ricostruzione della disciplina legislativa, dalla quale, invece, emerge una regolamentazioni delle spese liquidate in favore dello Stato. Già la sola norma sospettata di incostituzionalità prevede che, dopo la liquidazione sulla base delle tariffe del libero foro, solo una parte dell’importo è distribuito agli avvocati dello Stato.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900,00, per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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