Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12401 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5361/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.B., titolare della Publicolor e della Hollywood 5,

rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Fabio

Sambucci con domicilio eletto presso il medesimo in Velletri vicolo

dell’Oro n. 4, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

07/06/12 depositata il 3/01/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/01/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR capitolina accoglieva in parte l’appello principale e rigettava l’appello incidentale con ciò confermando in parte l’avviso di accertamento impugnato per IVA e IRPEF 2003 e annullandolo quanto ai rilievi relativi ai costi di ristrutturazione dei locali e di manutenzione dell’auto del contribuente;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR posto a base della propria decisione prove (rilievi fotografici e documenti relativi al cambio di targa dell’auto) non allegate dalla parte nè ritualmente acquisite al processo;

– il secondo motivo censura la gravata sentenza per vizio motivazionale per avere la CTR reso motivazione illogica ed insufficiente quanto alla prova della realizzazione effettiva dei lavori di ristrutturazione;

– il terzo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 75 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, quanto ai recuperi d’imposta relativi ai costi per pubblicità e volantinaggio, ritenuto provata l’effettività degli stessi in forza della mera esibizione da parte del contribuente dei mezzi di pagamento;

– con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate si duole nuovamente della insufficiente motivazione, in subordine e sempre con riguardo ai costi di cui sopra, per avere la CTR pronunciato sul punto in modo apodittico senza spiegare le ragioni per le quali gli elementi forniti dall’Ufficio fossero inidonei a sostenere la contestazione di costi inesistenti;

– il quinto motivo infine denuncia ancora l’insufficiente motivazione della sentenza, ancora in subordine, con riferimento ai costi di riparazione dell’auto del contribuente per avere la CTR reso motivazione apodittica sul punto, asserendo che il cambio di targa sia elemento probante l’inerenza della spesa;

– i motivi, tutti connessi tra di loro, costituiscono in concreto frammentazione di una medesima censura e possono quindi trattarsi congiuntamente;

– gli stessi si rivelano complessivamente fondati;

– invero, la CTR ha dimostrato di non essersi per nulla confrontata in modo adeguato con gli elementi di prova, sia pur presuntiva, dedotti dall’Ufficio, risultanti dal PVC e debitamente trascritti in ricorso per cassazione nel rispetto del canone della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso;

– gli stessi indicano una serie di circostanze (la mancanza di documentazione amministrativa; l’assenza di stati di avanzamento lavori; i certificati di inizio e fine lavori e di collaudo; documentazione relativa ai pagamenti in contanti; l’aver il M. riferito che la realizzazione delle opere era avvenuta “in notturna”; l’assenza di riscontro dei prelevamenti relativi ai pagamenti in contanti; l’avere l’esecutore delle opere P.D. omesso la presentazione della dichiarazione; l’avere l’impresa C. & A. di A.B. omesso analogamente la presentazione della dichiarazione; la mancata produzione ai verificatori di anche una sola copia dei volantini pubblicitari oggetto dei costi asseritamente sostenuti) a fronte delle quali era onere del giudice dell’appello prendere posizione chiara e motivata, dopo averle poste a confronto con gli elementi di prova dedotti e forniti dal contribuente; invece la CTR si è limitata ad affermazioni del tutto assertive e generiche, dimostrative di una mancanza di adeguato approfondimento valutativo del contenuto e della portata di tali elementi di prova; il tutto a fronte di operazioni costituenti costi per decine di migliaia di Euro;

– come è noto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 26453 del 19/10/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11873 del 15/05/2018) in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;

– e parallelamente, questa Corte ha anche chiarito come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25778 del 05/12/2014) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, allorchè contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA, assumendo l’esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate, salva la prova del contrario da parte del contribuente;

– pertanto, la sentenza è cassata, anche per le spese, con rinvio al giudice dell’appello in diversa composizione per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA