Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12401 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12200/2010 proposto da:

RACAR COLOR DI DI BELLO MARIO & C. SNC (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PECORARO Danilo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 5253/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 21/01/09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La società RACAR COLOR di Bello Mario & C. s.n.c. propone ricorso per la revocazione della ordinanza n, 5253/09 della Corte di Cassazione, depositata il 5.3.09, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso da essa società proposto perchè nell’epigrafe del ricorso era stata indicata, quale sentenza impugnata, una sentenza (la n. 163/06/99) diversa da quella depositata (cioè la n. 281/01/00); specificava di aver voluto impugnare proprio la sentenza depositata e che solo erroneamente era stata indicata una decisione diversa, errore peraltro immediatamente riconoscibile alla stregua degli atti (ricorso, istanza di trasmissione ex art. 369 c.p.c., sentenza depositata) e poneva il relativo quesito.

2. Gli intimati si costituivano deducendo la mancanza dei presupposti necessari per ritenere l’esistenza di un errore di fatto nell’ordinanza impugnata.

3. La revocazione per errore di fatto, unico tipo di revocazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione, presuppone, alla stregua dei consolidati principi già enucleati da questa Corte, una errata percezione di un fatto, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, decisivo al fine del decidere, e tale da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e/o di indagini ermeneutiche (Cass. 2425/2006; n. 21718/2006; 8220/2007).

Nel caso di specie la Corte nella ordinanza della quale si chiede la revocazione ha effettuato una precisa valutazione ritenendo che “ai fini dell’individuazione della decisione oggetto d’impugnazione non può che aversi riguardo alla volontà del ricorrente come espressa, proprio a tale scopo, nell’epigrafe del ricorso”.

La Corte ha dunque individuato in base all’interpretazione delle norme applicabili in materia, quella che doveva considerarsi la decisione oggetto dell’impugnazione. Tanto esclude che il giudice di legittimità sia incorso in una pura svista di carattere materiale.

4. Il ricorso può pertanto essere deciso in Camera di consiglio per manifesta inammissibilità.” -che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

– che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione rilevando che nella fattispecie non sussistono gli estremi dell’errore revocatorio. A fondamento della proposta revocazione si deduce unicamente il fatto che i giudici di legittimità abbiano attribuito valore alla volontà espressa nel ricorso per cassazione dalla parte (che ha inequivocamente indicato la sentenza impugnata con riferimento ad una pluralità di elementi certi ed oggetti vi di identificazione, quali il numero, la sezione che l’ha emessa e la data di deposito) e non abbiano svalutato tale volontà, oggettivamente espressa, supponendola frutto di errore. Tuttavia la stessa parte non indica elementi decisivi dai quali desumere in maniera immediata la sussistenza dell’asserito errore, posto che differiscono tutti gli elementi identificativi (numero, sezione, data di deposito) tra la sentenza indicata come oggetto di impugnazione e quella depositata e posto, ancora, che non era rilevabile dagli atti il fatto (dedotto dalla ricorrente in questa sede) che la sentenza indicata come oggetto dell’impugnazione era stata pronunciata tra parti diverse. Nè, peraltro, può considerarsi rilevante l’eventuale conferenza delle censure esposte nel ricorso per cassazione con il contenuto della sentenza depositata, ben potendo sussistere procedimenti diversi (conclusi con sentenze diverse) tra le stesse parti in relazione a medesimi tributi, a volte originati da una medesima verifica e prospettanti problematiche simili.

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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