Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12400 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33955-2018 R.G. proposto da:

OFFICINE CLEMENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana, n.

44, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Arrigo, rappresentata e

difesa dagli avvocati Maria Cristina Clementi e Chiara Bertazza;

– ricorrente –

contro

B.V. & FIGLI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento, n.

55, presso lo studio dell’avvocato Nicola Di Pierro, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Francesco Tramontini

e Stefano Capo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 14/05/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

La Officine Clementi s.r.l. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificatole dalla B.V. & Figli s.r.l., per il pagamento dell’importo di Euro 139.807,00, che la creditrice sosteneva esserle stato ceduto dalla B.P.M. di Marson Claudia & C. s.a.s. prima che intervenisse il fallimento di quest’ultima.

L’opponente, in particolare, deduceva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto era costituito da una sentenza provvisoriamente esecutiva, ma gravata da appello. Pertanto, mediante la notificazione dell’atto di precetto, la B.V. & Figli s.r.l. stava tentando di ottenere quanto ritenuto dal giudice di primo grado, senza attendere la decisione d’appello.

Nel contraddittorio con la B.V. & Figli s.r.l., il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione.

La Officine Clementi s.r.l. impugnava la decisione e la Corte d’appello di Venezia dichiarava la nullità della sentenza impugnata rilevando che, poichè l’opponente aveva contestato l’efficacia dell’atto di cessione del credito oggetto del precetto, avrebbe dovuto costituire parte necessaria del giudizio anche la curatela fallimentare della cedente B.P.M. di M.C. & C. s.a.s.; pertanto, rilevata la violazione del contraddittorio, disponeva la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

Contro tale sentenza la B.V. & Figli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. La Officine Clementi s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., consistita nel ritenere che la curatela fallimentare della B.P.M. di M.C. & C. s.a.s. fosse litisconsorte necessario nell’opposizione a precetto proposta dalla Officine Clementi s.r.l.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, i motivi dell’opposizione a precetto (che si esauriscono nella sola pag. 16 dell’atto di citazione, allegato al ricorso ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) si sostanziano nella lamentazione della circostanza che la creditrice, mediante l’intimazione di pagamento, voleva conseguire il credito riconosciutole da una sentenza di primo grado, nonostante la stessa fosse ancora sub iudice. Peraltro, la stessa società opponente riconosce che la domanda di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado era stata rigettata.

E’ vero che, nell’ambito del succinto motivo, la Officine Clementi s.r.l. scrive: “l’apparente cessione non ha data certa nei confronti del fallimento, indipendentemente dall’inerzia processuale di questo, perciò non può essere valida, nè, se possibile tanto meno, efficace nei confronti dell’opponente”. Tale frase, tuttavia, non introduce nel thema decidendum “se la titolarità del diritto di credito competa al cessionario o, viceversa, al fallimento, e se, quindi, la debitrice ceduta debba pagare all’uno o all’altro” (pag. 8 della sentenza impugnata). Dal tenore complessivo dei motivi dell’opposizione a precetto risulta del tutto chiaro che la questione della opponibilità alla curatela fallimentare della cessione del credito intervenuta fra la B.P.M. di M.C. & C. s.a.s. ancora in bonis e la B.V. & Figli s.r.l. viene citata solo per spiegare che sulla stessa “dovrà pronunciarsi la Corte d’appello di Venezia (n. 656/2012 R.G.), il cui giudizio, con sentenza da passare in giudicato, è pregiudicante rispetto alla presente causa, della quale, perciò, si chiede la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”.

Quest’ultima richiesta, peraltro, si pone in modo certamente incompatibile con l’idea che della validità (rectius, dell’opponibilità alla curatela) della cessione del credito si discuta in questa causa, perchè altrimenti mancherebbe la questione pregiudicante che avrebbe dovuto giustificare, a parere dell’opponente, la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell’opposizione a precetto in attesa della definizione della causa relativa al merito del rapporto giuridico sottostante.

Nè può portare ad una conclusione differente la circostanza, risultante dalla lettura della sentenza impugnata, secondo cui la medesima Corte d’appello, nel decidere la causa di merito non avrebbe proceduto ad alcuna verifica in ordine alla validità ed efficacia della cessione del credito. Quale che sia la ragione di una simile tale omissione, se essa aveva comportato un’effettiva violazione di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, così come prospettato dalla stessa opponente a precetto, tale vizio doveva trovare rimedio nell’ambito di quel diverso processo civile, non potendosi recuperare nella presente opposizione una domanda formulata, tutt’al più, in quell’altro giudizio, ma certamente non in questo.

Se l’opponente avesse voluto cumulare alla causa di opposizione all’esecuzione la questione dell’accertamento della validità della cessione del credito avrebbe dovuto espressamente cumulare le due domande nel medesimo atto, convenendo in giudizio anche la cedente. Non avendo agito in tal modo, il contraddittorio è stato

legittimamente ristretto al solo rapporto fra il debitore ceduto e il creditore cessionario ha agito esecutivamente.

Infatti, nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto, non sono litisconsorti necessari nè il creditore cedente nè, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l’accertamento dell’esistenza del credito o dell’efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte (Sez. 3, Sentenza n. 8980 del 05/06/2012, Rv. 622757 – 01; Sez. 6 2, Ordinanza n. 21995 del 11/09/2018, Rv. 650082 – 01; v. pure Sez. L, Sentenza n. 16383 del 18/07/2006, Rv. 591697 – 01).

Pertanto, la curatela del fallimento della B.P.M. di M.C. & C. s.a.s. non è litisconsorte della causa di opposizione a precetto e non sussiste la lesione dell’integrità del contraddittorio rilevata dalla Corte d’appello. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima corte territoriale. Il secondo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 giugno 2020

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