Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12400 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25753/2014 (cui è riunito il ricorso n. 26200/2014),

proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente/intimata nel ric. n. 26200/2014 –

contro

L.R., ((OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti SARA ARMELLA e

MARIA ANTONELLI, presso lo studio della quale ultima è elett.te

dom.to in ROMA, alla PIAZZA GONDAR, n. 22;

– controricorrente/ricorrente nel ric. n. 26200/2014 –

avverso la sentenza n. 121 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Ufficio notificò a L.R. un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., addizionale regionale, addizionale comunale ed I.V.A. conseguenti all’ascrizione al contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di oggetti d’arte e sacri, di un maggior reddito di impresa relativo all’anno di imposta 2005, per effetto dell’applicazione di una percentuale di ricarico pari al 653,67% rispetto al costo di vendita dichiarato dal contribuente medesimo;

che il L. impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Genova la quale, con sentenza n. 107/5/11, accolse parzialmente il ricorso;

che tale sentenza fu appellata dal L. e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 121, depositata il 17.9.2013, rigettò il gravame del contribuente ed accolse parzialmente quello dell’Ufficio, riducendo la percentuale di ricarico app l. al costo venduto di una aliquota pari al 30% rispetto al valore invece applicato dall’ufficio;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, il L., illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

che la Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, ex art. 380-bis.1 c.p.c., instando per il rigetto del ricorso proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE;

che nei confronti della medesima decisione il L. ha proposto separato ricorso per cassazione, iscritto al n. 26200/2014 r.g. e riunito al presente ex art. 335 c.p.c. (cfr. anche Cass., Sez. 3, 13.12.2011, n. 26723, Rv. 620671-01; Cass., Sez. 5, 16.7.2014, n. 16221, Rv. 632074-01), fondato su due motivi (ciascuno scomposto in sotto-censure), anch’esso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., rispetto al quale l’AGENZIA DELLE ENTRATE è rimasta intimata;

Considerato che, in via del tutto preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale versata in atti dal L. unitamente alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata nel procedimento iscritto al n. 26200/2014 r.g., l’unica documentazione producibile in siffatta sede essendo, ex art. 372 c.p.c., quella attinente alla nullità della sentenza impugnata ovvero all’ammissibilità del ricorso o del controricorso (arg. da Cass., Sez. L, 9.3.2005, n. 5123, Rv. 579870-01)

che con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 25753/2014 r.g. parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (a) per essere la stessa “dotata di motivazione assolutamente non coerente e meramente parvente laddove determina la percentuale di riduzione;… scarsamente perspicua laddove si tratta di determinare… l’oggetto della detta riduzione… meramente parvente laddove (se lo fa) afferma che la riduzione del 30% della percentuale comporta la riduzione del 30% del reddito accertato…”, nonchè (b) per esservi “irrimediabile contrasto, incongruenza tale da comportare perciò solo nullità della sentenza” tra motivazione e dispositivo;

che il motivo è infondato e va rigettato;

che, premessi i limiti entro cui può essere ancora denunziato, in questa sede, il vizio motivazionale (a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 ed applicabile, ratione temporis, al caso di specie, esso è infatti ora limitato alle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. Cfr. Cass., Sez. 6-3, 25.9.2018, n. 22598, Rv. 650880-01), osserva il Collegio come, contrariamente all’assunto dell’AGENZIA, la C.T.R. abbia chiarito adeguatamente le ragioni che, a proprio giudizio, hanno determinato un anomalo aumento delle quotazioni, ricavate dal listino prezzi del 2007 (usato dall’Ufficio quale tertium comparationis), rispetto a quelle effettivamente praticabili nel 2005, così giustificando la sottrazione di una aliquota del 30% alla percentuale di redditività (pari, in origine, al 653,67%) app l. dall’Ufficio al contribuente per l’anno 2005 (cfr. sentenza impugnata, ultima e penultima p.);

che quanto precede consente altresì di superare la apparente discrasia esistente tra il dispositivo e l’ultimo cpv. della motivazione, dovendosi escludere qualsivoglia insanabile contrasto tra il primo e la seconda ed essendo invece chiaro, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata (arg. da Cass., Sez. 6-3, 17.7.2015, n. 15088, Rv. 636180-01), che, ad esser interessata dalla riduzione in commento, è la percentuale di ricarico sottesa alle riprese (e non l’accertamento tout court);

che con il primo motivo del ricorso iscritto al n. 26200/2014 r.g. la difesa del L. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per avere (a) la C.T.R. ritenuto legittimo il ricorso, ad opera dell’ufficio e per la ricostruzione dei ricavi di esso contribuente, al metodo analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, nonostante dallo stesso p.v.c. sotteso all’avviso di accertamento impugnato emergesse come l’ufficio avesse al contrario fatto ricorso ad un metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, del D.P.R. cit. (cfr. pp. 7-10 del ricorso); (b) in ogni caso, per difettare, nella specie, i presupposti tanto dell’una (cfr. pp. 8-14 del ricorso), quanto dell’altra (pp. 14-17) modalità di ricostruzione dei ricavi; (c) ancora, per avere la C.T.R. avallato il ricorso, ad opera dell’Ufficio ed in ordine alla determinazione della percentuale di ricarico da applicare al venduto, alla media aritmetica semplice, anzichè a quella ponderata, nonostante “la palese varietà e diversità delle opere oggetto di vendita” (cfr. ricorso, pp. 18-20); (d) da ultimo, per non avere la C.T.R. escluso, dalla ricostruzione induttiva dei ricavi ascritti ad esso contribuente, le opere dallo stesso trattenute in cd. “conto visione”;

il motivo è, nel suo complesso, inammissibile;

che, relativamente al primo profilo in cui si articola, il motivo pecca di interesse, sol considerando che la difesa del L. invoca l’applicazione di un metodo di accertamento – quello induttivo “puro”, cioè – ancor più favorevole all’amministrazione finanziaria, in termini di prova, rispetto a quello analitico-induttivo seguito (e ritenuto motivatamente giustificato) dalla C.T.R., potendo nel primo caso l’Amministrazione finanziaria ricorrere a presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg. da Cass., Sez. 5, 17.7.2019, n. 19191, Rv. 654710-01). Peraltro, a cagione dell’inammissibilità della produzione documentale versata in atti solamente con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nè essendo stato trascritto il contenuto dei documenti (richiamati alle pp. 12 ss.), donde dovrebbe evincersi la regolarità della condotta del L. medesimo, il motivo è anche privo di autosufficienza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6), con riferimento alle doglianze ivi svolte dal ricorrente, circa l’insussistenza dei presupposti per una rideterminazione del proprio reddito;

che avuto riguardo, poi, alla sotto-censura concernente l’erronea applicazione della media aritmetica semplice, anzichè di quella ponderata, anch’essa è inammissibile sotto molteplici profili, giacchè: (1) da un lato, nel silenzio della gravata decisione sul punto, parte ricorrente non ha trascritto, ai fini della specificità del motivo, come la doglianza in questione sarebbe stata proposta nei precedenti gradi di merito (pur ad essa facendo generico riferimento, relativamente alla fase di appello, la successiva p. 22 del ricorso). In particolare, nonostante invochi l’applicazione, per l’individuazione delle percentuali di ricarico, della media ponderata, la difesa del L. non ha trascritto in ricorso come avrebbe allegato e provato, nei precedenti gradi di giudizio, le differenze esistenti tra le merci vendute con riguardo al valore ed ai maggiori quantitativi venduti (arg. da Cass., 16.12.2009, n. 26312, Rv. 610571-01), nè, ancora, ha fornito tali indicazioni nel presente giudizio di legittimità; (2) dall’altro, essa comunque disvela un (inammissibile) vizio motivazionale (arg. da Cass., 3.4.2019, n. 9262, con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente);

che, avuto riguardo, da ultimo, alla doglianza concernente l’erronea inclusione, ai fini della ricostruzione dei redditi di esso contribuente, delle opere trattenute in cd. “conto visione”, premesso che la C.T.R. ha ampiamente chiarito (cfr. p. 7 della motivazione) le ragioni per le quali la documentazione prodotta dal L. non ha consentito di ritenere superata la presunzione D.P.R. n. 441 del 1997, ex art. 3 (sicchè il mezzo tende a provocare una inammissibile rivalutazione del merito), in ogni caso il motivo pecca di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), per non avere parte ricorrente trascritto, in ricorso, il contenuto della documentazione donde dovrebbe trarsi la conferma della propria tesi (nè essendo utilizzabile, per quanto chiarito supra, quella allegata alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.), sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione al riguardo;

che con il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 26200/2014 r.g. la difesa del L. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e, in specie, romessa valutazione circa l’errato utilizzo del metodo meramente aritmetico in sede di calcolo del presunto maggior ricarico”, doglianza poi scomposta in ulteriori due sotto-censure concernenti l'”omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta” e l’omessa valutazione della circostanza che il ricarico è stato calcolato sui prezzi di listino del 2007″;

che il motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato;

che: a) con riferimento all’omessa valutazione circa l’errato utilizzo del metodo meramente aritmetico in sede di calcolo del presunto maggior ricarico”, ribadito quanto già evidenziato a proposito del primo motivo, quanto all’inammissibilità della censura per difetto di specificità, osserva nondimeno il Collegio che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è invece inquadrabile la censura (quale quella di specie) concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26305, Rv. 651305-01); b) avuto riguardo, poi, all’homessa valutazione di tutta la documentazione prodotta”, la censura è inammissibile, per non avere parte ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto di detta documentazione, sì da precluderne la valutazione al Collegio (e si è già detto, in apertura, dell’inammissibilità della produzione successivamente allegata alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ); c) in relazione, infine, all’omessa valutazione della circostanza che il ricarico è stato calcolato sui prezzi di listino del 2007″, lungi dall’aver omesso la valutazione di tale circostanza, la C.T.R. ne ha – anzi – a tal punto tenuto conto da ridurre, in percentuale, la misura del ricarico originariamente individuata dell’ufficio;

Ritenuto, dunque, che entrambi i ricorsi vadano rigettati, con compensazione tra le parti, stante la reciproca soccombenza, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di L.R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale iscritto al n. 26200/2014 r.g., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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