Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1240 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1240 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 12345-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2767

contro

FALLIMENTO FISCOM FIN SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 06/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 22/01/2014

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

Svolgimento del processo

Con notifica di avvisi di accertamento per gli anni

procedeva al recupero dell’imposta IVA ai sensi
degli artt. 54, 55 e 58 DPR 633/72 in quanto, per
gli anni 1988 e 1992, nei quali la dichiarazione
IVA non era stata presentata, accertava un volume
d’affari pari al reddito indicato ai fini delle
imposte dirette e per gli anni 1990 e 1991
rettificava la dichiarazione IVA disconoscendo una
parte degli acquisti in quanto corrispondenti a
costi indeducibili.
Avverso gli avvisi di accertamento, la società
contribuente presentava ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale
accoglieva l’impugnazione con sentenza
successivamente appellata dall’Agenzia delle
Entrate e confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, con sentenza nr.7/7/06.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con due motivi.

1

1988, 1990, 1991 e 1992 l’Ufficio IVA Roma II

La società contribuente non ha spiegato difese.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente

applicazione dell’art.55 DPR 633/72 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché i giudici di
appello hanno ritenuto che “l’Ufficio abbia fondato
la ricostruzione dei redditi per gli anni accertati
equiparando il reddito imponibile IRPEG a quello
imponibile IVA così confondendo due ambiti
normativi disciplinati in maniera autonoma e
distinta”.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti l’art.55 DPR 633/72 consente all’Ufficio
impositore, nel caso di mancata presentazione della
dichiarazione annuale IVA, di determinare
induttivamente “l’ammontare imponibile e l’aliquota

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa

applicabile sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a conoscenza
dell’Ufficio” e tra tali dati può essere senza
dubbio incluso il dato indicato dalla parte nella
dichiarazione mod. 760 relativa allo stesso anno
d’imposta e quindi applicando l’aliquota IVA del

2

0–e

19% — al

reddito

accertato

dall’Ufficio delle imposte per l’anno in esameCo ,fr.
Pa, -43 3Z 4to‘e
Tale affermazione è perfettamente in linea con
l’orientamento consolidato più volte espresso dalla
Corte secondo il quale “Nell’ipotesi di omessa

contribuente, la legge abilita gli Uffici
finanziari a servirsi di qualunque elemento
probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e,
quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo
ed anche utilizzando, in deroga alla regola
generale, presunzioni semplici prive dei requisiti
di cui al terzo comma dell’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, sul presupposto
dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi
della pretesa tributaria ignoti da quelli noti,
sicché, a fronte della legittima prova presuntiva
offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre e provare
i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della
predetta pretesa incombe sul contribuente” (Sez. 6
– 5, Ordinanza n. 5228 del 30/03/2012 Presidente:
Merone A. Estensore: Iacobellis M.).
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.54 DPR 633/72 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpc in quanto la CTR ha
3

presentazione della dichiarazione da parte del

ritenuto illegittimo,

per gli anni 1990

e 1991 recuperare gli importi relativi alle spese
di rappresentanza che per legge non possono essere
portati in detrazione ai fini IVA.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.

fini IVA le spese di rappresentanzek senza
dimostrare che la contribuente le abbia inserite
nel libro delle fatture degli acquisti per gli
anni 1990 e 1991, affermando che doveva essere la
parte a dimostrare di non aver inserito le suddette
spese nell’ambito degli acquisti detraibili ai fini
IVA, allegando a tal fine i registri e le fatture.
Ritiene il Collegio che tale presunzione non possa
essere posta a base del recupero in quanto
l’Ufficio non poteva spostare a carico della
contribuente l’onere della prova negativa ma doveva
dimostrare per poterle recuperare, anche se sulla
base di presunzioni semplici purchè gravi, precise
e concordanti, che tali spese erano state detratte
mentre ciò non risulta emergere nella fattispecie p
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto in
relazione al primo motivo respinto il secondo, eo”g2re, ,15e. (e4e51. L4-f/ 1 4
e ot4..1.eltur-ef…. t5’VlX4A etl.

.gi.e-r is~dgiok zlale Ritiene la Corte di compensare le

4

Infatti qui l’Ufficio pretende di recuperare ai

spese

del

presente

giudizio

di

legittimità, stante le ragioni delle parti.
P.Q.M.

Accoglie il primo
;11t.

secondo, cassa

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motivo di ricorso,rigetta il

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sentenza impugnata, rigetta il

ricorso introduttivo in relazione al primo motivo.

legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/10/2013
Il consigliere estensore

Compensa le spese di giudizio di merito e di

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