Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1240 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19457/2015 proposto da:

PALATODI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.

DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO

IOSSA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO PEPPUCCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.C., S.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VICOLO DELL’ORO 24, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO COEN, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAURIZIO SIMONI, giusta delega in calce al controricorso;

– conroricorrenti –

avverso la sentenza n. 243/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 31/03/2015 e depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “La Palatodi s.r.l. propone ricorso per cassazione, nei confronti di F.A., F.C. e S.M. per la cassazione della sentenza n. 243/2015 depositata dalla Corte d’Appello di Perugia in data 21.4.2015, limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese. Resistono i F. e il S. con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Alla ricorrente veniva precettato dagli attuali controricorrenti il pagamento di un importo a titolo di obbligazione pro quota al pagamento delle spese di lite dovute quale condomina del Condominio (OMISSIS), a seguito di un giudizio contumaciale conclusosi nel 2008 con la condanna del condominio. Alla intimazione del precetto faceva seguito l’inizio dell’esecuzione, alla quale la Palatodi faceva opposizione. L’opposizione veniva rigettata in primo grado dal tribunale che rilevava che il titolo in base al quale si procedeva (la sentenza del 2008 emessa nei confronti del condominio) fosse perfettamente valido ed efficace.

Sopravvenuta la sentenza della corte d’appello di Perugia che dichiarava la nullità della predetta sentenza per nullità della notifica dell’atto di citazione, la corte d’appello ne prendeva atto e, con la sentenza qui impugnata, dava atto della sopravvenuta insussistenza del diritto degli appellanti di procedere ad esecuzione forzata in ragione della dichiarata nullità del titolo esecutivo, li condannava alla restituzione di quanto percepito in virtù del titolo annullato e dichiarava interamente compensate le spese del doppio grado con la seguente motivazione: “Quanto alle spese, indispensabile appare un provvedimento di integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio: seppure non è possibile fare gravare sul vincitore sostanziale le spese, non può non sottolinearsi come l’opposizione è stata oggetto di accoglimento solo per una circostanza sopravvenuta all’emanazione della sentenza, correttamente adottata e altrettanto correttamente motivata”.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che consisterebbe nel fatto che gli esecutanti avrebbero posto consapevolmente in esecuzione una sentenza nulla.

Il ricorso non appare fondato, essendosi la corte d’appello attenuta ai principi in materia di compensazione delle spese elaborati dalla giurisprudenza di questa corte dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte, in materia di compensazione, dalla L. n. 69 del 2009: la sentenza appare dotata di specifica motivazione sulle ragioni della compensazione, in cui la corte territoriale evidenzia perchè le ha ritenute gravi ed eccezionali, facendo riferimento alla caducazione del titolo esecutivo sopravvenuta solo dopo la pronuncia di primo grado (sulla illegittimità dell’adduzione di ragioni di compensazione generiche, inidonee a consentirne il necessario controllo, v. Cass. n. 14411 del 2016), nè tale motivazione appare fondata su ragioni illogiche o erronee (sulla illegittimità, in quanto integrante violazione di legge, dell’adduzione di ragioni di compensazione illogiche o erronee v. Cass. n. 11222 del 2016).

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è pervenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di lite sostenute dai controricorrenti e le liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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