Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1240 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7832-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO MICULAN in virtù di procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA DANUSSI,

CARLO MONAI giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel corso del giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1083/2014, all’udienza del 10/5/2016, a seguito di dichiarazione del difensore dell’appellante, era dichiarata l’interruzione del giudizio in conseguenza del decesso di N.G..

Con istanza depositata in data 19 settembre 2016, la difesa dell’appellata N.L. chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per la mancata riassunzione nei termini.

Fissata la comparizione delle parti, alla successiva udienza del 13 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Trieste, preso atto della mancata notificazione del decreto di fissazione d’udienza agli eredi della parte deceduta, riservava la causa in decisione, e con sentenza n. 54 del 24/1/2017, dichiarava l’estinzione del giudizio.

A tal fine rilevava che per effetto della L. n. 69 del 2009, il termine per la riassunzione del giudizio interrotto era stato ridotto a tre mesi, per i giudizi introdotti in data successiva al 4 luglio 2009.

La novella trovava quindi applicazione al processo in esame, che era stato introdotto in primo grado nel settembre del 2010. Una volta esclusa la possibilità di applicare alla fattispecie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 34,trattandosi di norma destinata a regolare il processo amministrativo, ne derivava che anche d’ufficio la Corte distrettuale doveva dichiarare l’estinzione del giudizio, per la mancata riassunzione nel termine di legge.

F.G., quale unica erede del defunto N.G. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

N.L. ha resistito con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente sul presupposto che non sia stata documentata dalla ricorrente la qualità di erede della originaria parte appellante.

Ed, invero, ancorchè la denuncia di successione che è stata prodotta dalla F. non comprovi la qualità di erede, trattandosi di atto avente mera rilevanza fiscale la cui presentazione non implica il compimento di un atto di accettazione tacita dell’eredità, va osservato che dalla dichiarazione emerge anche l’attestazione del rapporto di parentela con il de cuius legittimante l’acquisto della qualità di chiamata all’eredità (rapporto di parentela che la stessa controricorrente non contesta), di modo che è la stessa proposizione del presente ricorso che vale a porre in essere un atto di accettazione dell’eredità, consentendo quindi di ritenere dimostrata la qualità di erede in capo alla F..

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 305 e 302 c.p.c., nonchè del D.L. n. 132 del 2014.

Sostiene la ricorrente che, ferma restando l’applicabilità alla fattispecie della novellata previsione dell’art. 305 c.p.c., essendo stato il giudizio introdotto in primo grado in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, tuttavia la riduzione della sospensione feriale dei termini a far data dal 2015, così come disposta dal D.L. n. 132 del 2014, conv. nella L. n. 162 del 2014, in assenza di norme di diritto intertemporale, non poteva trovare applicazione per i processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Pertanto al procedimento in esame risulta ancora applicabile il termine di 46 giorni previsto originariamente per la sospensione feriale, con la conseguenza che allorquando l’appellata in data 19 settembre 2016 ebbe a presentare una istanza irrituale di estinzione al giudice di appello, il termine trimestrale per la riassunzione non era ancora decorso, dovendosi quindi attribuire a tale istanza il valore di valido atto idoneo a consentire la riattivazione del processo interrotto, ai sensi dell’art. 302 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 101 c.p.c..

Si sostiene che la decisione della Corte d’Appello sarebbe stata adottata in assenza della sua partecipazione al giudizio riassunto, in violazione del principio del contraddittorio, impedendole quindi di poter sollevare le questioni che oggi si vede costretta a proporre con il primo motivo di ricorso.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono del tutto privi di fondamento.

Ed, invero, deve ribadirsi che, indipendentemente dalla possibilità di attribuire all’istanza di parte appellata del 19 settembre 2016 la valenza di atto di riassunzione ovvero di prosecuzione del giudizio interrotto (contrastando peraltro tale assunto con il tenore dell’atto stesso finalizzato unicamente a sollecitare l’esercizio del dovere, ormai officioso, del giudice di dichiarare l’estinzione del processo una volta decorso il termine previsto per la riassunzione ex art. 305 c.p.c.), a tale data era ormai maturato il termine di legge senza che nessuna delle parti si fosse tempestivamente attivata.

L’assunto di parte ricorrente è che ai fini del calcolo del termine de quo debba tenersi conto non già di un periodo di sospensione feriale di soli trentuno giorni, quale scaturente a seguito della novella di cui al D.L. n. 132 del 2014, (ed a partire dell’anno solare 2015), ma del più ampio termine di 46 giorni, che in passato regolava tale ipotesi, ma trattasi di assunto che contrasta con la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, in punto di applicazione delle modifiche legali in tema di sospensione feriale dei termini.

In tal senso si è affermato che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16,comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014, – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum” (così Cass. n. 20866/2017; conf. Cass. n. 11758/2017; Cass. n. 21674/2017 che ha altresì precisato che, nell’ipotesi in cui venga accertata, per effetto di detta norma, la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, non è ammissibile un’istanza di rimessione in termini, atteso che l’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile).

La rilevata insussistenza della dedotta violazione delle disposizioni normative di cui al primo motivo di ricorso, rende evidente anche l’infondatezza del secondo motivo, occorrendo altresì rilevare che è la stessa previsione della dichiarazione d’ufficio dell’estinzione, in caso di mancata riassunzione nel termine, ad escludere la necessità che tale provvedimento debba essere preceduto dalla riattivazione del contraddittorio nei confronti del successore della parte colpita dall’evento interruttivo, rilevando unicamente l’inerzia delle parti protrattasi oltre il termine di legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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