Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 124 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/01/2010), n.124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18175/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ VIKING OFFICE PRODUCTS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato GIOIA ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2 006 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 24.5.07, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro Gioia che si

riporta agli scritti con condanna alle spese;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio che

condivide la relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Viking Office Products s.r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 197-07-06, depositata il 28-05-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Iva, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente) sostenendo, tra l’altro, che nella specie non si era verificata decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in quanto la volontà di chiedere il rimborso era stata già manifestata nella dichiarazione IVA del 1999 relativa all’anno 1998, costituente sostanziale richiesta di rimborso.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per avere i giudici d’appello ritenuto non applicabile nella specie il termine decadenziale di cui all’art. 21 cit., bensì l’ordinario termine di prescrizione) presenta diversi profili di inammissibilità.

In proposito, prescindendo dalla inadeguatezza del quesito proposto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è sufficiente osservare che il motivo in esame non coglie la ratio decidendi espressa a sostegno della sentenza impugnata in quanto censura una affermazione non contenuta in tale sentenza, nella quale non si è affermato che non era applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 21 cit., bensì che la decadenza non si era verificata per avere la contribuente già manifestato la volontà di chiedere il rimborso nella dichiarazione IVA relativa all’anno 1988, costituente sostanziale richiesta di rimborso (affermazioni queste ultime – manifestazione della volontà di chiedere il rimborso nella dichiarazione IVA relativa al 1998 e sua equiparabilità a richiesta di rimborso- non censurate in questa sede).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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